Una delle novità della finanziaria 2008 è la semplificazione degli adempimenti fiscali per chi non supera i 30.000 € annui.
Vediamo chi sono i contribuenti minimi:
Imprese individuali e professionisti singoli che
nell’anno precedente:
• hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
• non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
• non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
• non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro;
iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2)
chi non può essere condiderato contribuente minimo:
chi applica regimi speciali Iva (ad esempio, editoria);
i non residenti;
chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata.
Vantaggi:
IRPEF E ADDIZIONALI
Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.
Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20 PER CENTO sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).
Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
E’ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti;
Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d’imposta seguenti, ma non oltre il quinto.
IVA
Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri.
ATTENZIONE - Le fatture devono essere emesse senza l’addebito dell’Iva e non si detrae l’Iva dagli acquisti: conseguentemente, l’Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
IRAP
Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.
STUDI DI SETTORE
Esclusione dall'applicazione degli studi di settore con un innegabile vantaggio, sotto il profilo della
riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI
- Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- Esonero dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta obbligatoria:
per maggiori informazioni:
Agenzia delle entrate