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Custu est unu blog pitichedhedhu pro faedhàre intra nois de su chi nos piaghet de prusu, este a narrere su mundu de s'Energhia.
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Duncas benebénnius cumpanzos de viazu!
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lunedì 28 maggio 2007

SOLARGE - impianti solari termici di grandi dimensioni

Solarge è un progetto europeo che mira a diffondere la tecnolgia degli impianti solari termici di grandi dimensioni su condomini, alberghi ed edifici pubblici.

Nel sito sono disponibili descrizioni tecniche dettagliate dei vari impianti.


giovedì 17 maggio 2007

ENEA - Atlante Italiano Radiazione solare

l’ENEA ha approntato un nuovo strumento per il calcolo della radiazione solare giornaliera per qualunque località italiana, disponibile on line sul sito dell’Atlante italiano della radiazione solare all’indirizzo http://www.solaritaly.enea.it/.
La stima della radiazione solare che giunge al suolo è effettuata a partire dalle mappe che mostrano la copertura nuvolosa del cielo rilevata dai satelliti METEOSAT: in sintesi, essendo nota la quantità che in una data località giungerebbe al suolo in condizione di cielo sereno, quanto più grande è la copertura nuvolosa registrata, tanto più marcata è l’attenuazione di tale quantità (e l’entità di tale attenuazione è proprio l’oggetto della stima effettuata dall’algoritmo). In questo modo si può apprezzare l’energia che giunge giorno per giorno e quella giornaliera media mese per mese: il tutto alimenta un archivio in forma di mappe, che l’ENEA ha preparato a partire dal 1994 e di cui ha pubblicato le medie relative agli anni 1994-1999.
Il nuovo strumento, sviluppato nel quadro delle attività del Progetto Solare Termodinamico dell’ENEA, permette in più di calcolare la radiazione giornaliera (media mensile) per una superficie che non è esattamente quella orizzontale, ma è orientata in modo arbitrario rispetto al suolo e alla direzione Sud: si pensi alle superfici vetrate (verticali) degli edifici o ai pannelli solari dei tetti delle nostre case per la produzione di acqua calda. Il calcolo è realizzato secondo la procedura prevista dalle norme UNI e — tra l’altro — consente di valutare l’effetto dovuto alla presenza di un ostacolo che a determinate ore del giorno si può frapporre schermando i raggi provenienti direttamente dal sole (orografia particolare del terreno: ad esempio colline, presenza di manufatti come altri edifici vicini, ecc.).
Lo strumento, gratuito e accessibile a tutti, oltre che con nuove procedure di calcolo inerenti sempre alla radiazione solare e di utilità per i tecnici del settore, verrà presto arricchito da:
  • archivi di dati di radiazione (relativi sia alle misure a terra, comprese quelle effettuate dall’ENEA stesso in diverse località italiane a partire dal 2003, sia alle mappe ricavate dall’ENEA per l’intero territorio italiano, dalle quali sarà possibile estrarre e "scaricare" dati "puntuali" secondo le indicazioni dell’utente che si collega al sito);
  • una procedura di previsione, in base alla quale, a partire dalle previsioni meteorologiche, stimare la quantità di radiazione che giungerà al suolo;
  • documentazione (glossario delle grandezze citate nel sito, pubblicazioni ENEA, link a siti riguardanti la radiazione solare ecc.).
http://www.solaritaly.enea.it

Applicativo GIS estimazione fotovoltaica

http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/pvest.php?lang=it&map=europe&app=gridconnected

mercoledì 16 maggio 2007

Nuova norma ENEL Enel DK 5940 ed. 2.2

Il 1 giugno 2007 entra in vigore la certificazione Enel DK 5940 ed. 2.2.

A fine mese scadrà la certificazione DK 5950 ed. 1.1 e a partire da giugno entrerà in vigore la nuova normativa DK 5940 ed 2.2.


martedì 15 maggio 2007

ENEL e Tariffe Biorarie

Da circa un anno l'Enel ha lanciato le nuove tariffe enrgetiche differenziate destinate al consumo domestico. Ogni utente può scegliere il piano tariffario che più si avvicina alle proprie abitudini e risparmiare ogni mese in bolletta. Da un'indagine condotta dal settimanale "Il Salvagente" il risparmio per i consumatori è concreto e notevole. Ogni piano tariffario offre una fascia oraria blu in cui l'energia costa meno e una fascia arancione in cui costa di più. All'utente il compito di scegliere quella più adeguata a sé stesso. Lo scorso anno il decollo delle tariffe differenziate fu penalizzato dalla scarsa diffusione dei contatori elettronici, indispensabili per beneficiare delle tariffe differenziate e della telelettura. Oggi la situazione è decisamente cambiata, su un totale di 30 milioni d'utenze sono circa 27 milioni quelle con contatore elettronico, 24 milioni hanno già la telelettura e 600mila hanno aderito alle offerte biorarie dell'Enel.
La tariffa Sera, ad esempio, permette un forte risparmio a chi concentra il consumo d'energia nelle ore dalle 19 di sera all'una di notte. Chi lavora tutto il giorno fuori casa per rientrare a casa soltanto nelle ore serali. Accanto alla tariffa Sera troviamo anche Week end+festivi, Due, Ottosette, Conti Fatti e Una+. Le tariffe più diffuse sono comunque Sera e Week End. Su una spesa media di 650 euro in bolletta le famiglie con doppia tariffazione hanno risparmiato in media l'8% della spesa annuale tradizionale senza modificare le proprie abitudini di consumo. E' sufficiente scegliere il piano tariffario più adeguato e concentrare almeno il 26% dei propri consumi domestici d'energia nella relativa fascia oraria blu del priano prescelto. In caso di consumi superiori scatta automaticamente l'applicazione della tradizionale tariffa monoraria (la tariffa D2 per gli impianti fino a 3 kilowatt). Secondo il settimanale Il Salvagente una famiglia con consumo annuo di 4.000 kWh ha una spesa in bolletta (D2) circa 523 euro ogni anno. Scegliendo la tariffa Sera riduce la spesa a 477 euro. Allo stesso modo una coppia con consumo annuale di 2.700 kWh può ridurre la spesa da 294 euro annuali a 250 euro scegliendo l'opzione Sera o Week End. Rimandiamo per ogni informazione sui calcoli alla rivista in edicola. Inoltre sul sito dell'Enel è disponibile un simulatore online per aiutare l'utente verso la scelta del piano tariffario più conveniente.
Cosa ci guadagna l'Enel?
Se l'utenza consuma energia nelle fasce più economiche della giornata scende anche il costo d'acquisto dell'energia da parte dell'Enel e il risparmio diventa sociale oltre che individuale.
http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/tariffeelettriche/
http://www.ecoage.com/risparmiare-con-le-tariffe-differenziate-energia.htm

lunedì 14 maggio 2007

Guida e Procedura online per accedere al "Conto energia"

Il Gestore del servizio elettrico (Gse) ha presentato il portale informativo attraverso il quale i soggetti interessati possono richiedere le tariffe incentivanti ed i premi stabiliti dal Dm 19 febbraio 2007.
Il Gse - soggetto gestore del "Conto energia"- ha comunicato il 3 maggio scorso l'operatività del portale informativo del programma (indirizzo web: https://fotovoltaico.gsel.it/) tramite il quale gli interessati potranno interagire con lo stesso Gse per richiedere le tariffe incentivanti ed i premi abbinati all'uso efficiente dell'energia previsti dal programma ministeriale di incentivazione degli impianti fotovoltaici, recentemente ridisegnato dal Dm 19 febbraio 2007 e dalla delibera Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 90/2007.
Il Gse ha istituito anche un sistema geografico informativo che permette a tutti gli utenti internet di verificare, in tempo reale, la mappa degli impianti - a livello comunale, provinciale e regionale - ammessi all'incentivazione.

sabato 12 maggio 2007

Qualificazione e Certificazione Energetica Edifici

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 192/2005, gli edifici di nuova costruzione e quelli e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 195/2006 dovevano essere dotati al termine della costruzione di un attestato di certificazione energetica del costruttore. Il D.Lgs. 192/2005 è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, nel quale viene precisato che fino all’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica.
Tale attestato, come anche la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e la relazione tecnica, deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.
La dichiarazione di fine lavori è inefficace nel caso in cui non è accompagnata da tale documentazione asseverata. In riferimento al D.Lgs. 192/2005 e al D.Lgs. 311/2006, il direttore dei lavori, prima della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, deve asseverare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue varianti, ma anche produrre l’attestato di qualificazione energetica.
Per quanto riguarda la relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici, è possibile utilizzare l’allegato E (modello E/22) del D.Lgs. 311/2006. Tale relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
  • informazioni generali (comune, tipologia di opere, ubicazione, numero di concessione edilizia, classificazione dell’edificio, numero di unità abitative, committente, progettista/i e direttore/i degli impianti termici e dell’isolamento termico);
  • fattori tipologici dell’edificio o del complesso di edifici (piante, prospetti, sezioni, elaborati grafici);
  • parametri climatici della località (gradi giorno, temperatura minima dell’aria);
    dati tecnici e costruttivi dell’edificio o del complesso di edifici (volume, superficie esterna, rapporto Superficie su Volume, superficie utile, temperatura interna, umidità interna);
  • dati relativi agli impianti (descrizione, specifiche dei generatori e dei sistemi di regolazione, dispositivi per la contabilizzazione del calore delle singole u.i., terminali di erogazione dell’energia,…);
  • principali risultati dei calcoli (involucro edilizio e ricambi d’aria, rendimenti medi stagionali di progetto, indici di prestazione energetica, impianti solari termici, impianti fotovoltaici);
  • elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme fissate dalla normativa vigente;
  • valutazioni specifiche per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;
    documentazione allegata (piante, prospetti, sezioni, elaborati grafici, schemi funzionali, tabelle,…);
  • dichiarazione di rispondenza (in cui il direttore dei lavori dichiara sotto la propria responsabilità la conformità alle prescrizioni di carattere normativo vigenti)
Gianluca Oreto

venerdì 4 maggio 2007

Nuovo aggiornamento della Guida alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie

Ance03/05/2007 n.8

L`art.1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto la proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2007, dell`agevolazione IRPEF per gli interventi di recupero degli immobili residenziali, confermando la percentuale di detrazione al 36% (in vigore dal 1° ottobre 2006, mentre sino al 30 settembre 2006 la percentuale di detrazione era pari al 41%).
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, anche per il 2007, e` pari a 48.000 euro, da riferirsi ad ogni unita` immobiliare, cosicche`, in presenza di piu` soggetti comproprietari che sostengono le spese per gli interventi di recupero, tale limite deve essere ripartito tra gli stessi, in proporzione delle spese da ciascuno effettuate.
In sostanza, e` stato confermato quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n.248), che dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, aveva ripristinato la percentuale di detrazione in misura pari al 36%, nei limiti di spesa di 48.000 euro per abitazione.
In secondo luogo, l`art.l, comma 388, della legge 296/2006 ha confermato, per gli interventi di recupero edilizio effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, l`ulteriore obbligo, a pena di decadenza dal beneficio, dell`indicazione in fattura del costo della manodopera, gia` previsto dal 4 luglio 2006 in base all`art. 35, comma 19, del D.L. 223/2006. Inoltre, tale condizione e` stata estesa anche in relazione all`applicazione dell`aliquota IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni, benefici confermati per le fatture emesse sino al 31 dicembre 2007.
In sostanza, queste le novita` delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie nel 2007:
¨ proroga sino al 31 dicembre 2007 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero delle abitazioni, spettante nella misura del 36% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2007 sino all`importo massimo di 48.000 euro per unita` immobiliare - art.1, comma 387, lett. a, legge 296/2006;
¨ conferma sino al 31 dicembre 2007 dell`applicazione dell`aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni, fatturati dal 1° gennaio 2007 - art.1, comma 387, lett. b, legge 296/2006;
¨ conferma sino al 31 dicembre 2007 dell`obbligo, a pena di decadenza, di indicazione in fattura del costo della manodopera ai fini dell`applicazione della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero delle abitazioni effettuati dal 1° gennaio 2007 - art.1, comma 388, legge 296/2006;
¨ estensione sino al 31 dicembre 2007 dell`obbligo, a pena di decadenza, di indicazione in fattura del costo della manodopera per l`applicazione dell`aliquota IVA al 10% per le prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2007 - art.1, comma 387, lett. b, legge 296/2006.
Non sono state invece prorogate le agevolazioni fiscali previste per l`acquisto di unita` residenziali poste all`interno di edifici interamente ristrutturati da imprese. Pertanto, tali benefici si applicano solo con riferimento ai rogiti stipulati entro il prossimo 30 giugno 2007, a condizione che i lavori siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006.
L`ANCE ha in merito intrapreso le piu` opportune iniziative, nelle competenti sedi governative e parlamentari, per richiamare l`attenzione sulla necessita` di prorogare i benefici per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese che, tra l`altro, consentono interventi piu` incisivi idonei a conseguire la sicurezza statica degli edifici.
A seguito di queste modifiche normative ed alla luce dei piu` recenti chiarimenti forniti dall`Agenzia delle Entrate sull`agevolazione, gli uffici dell`ANCE hanno provveduto ad aggiornare la «Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie», che riepiloga le modalita` applicative del beneficio, sia con riferimento alle fattispecie agevolate, che agli adempimenti necessari per l`accesso alla detrazione.
Nella Guida e`, inoltre, presente uno specifico paragrafo dedicato alle aliquote IVA applicabili, dal 1° gennaio 2007, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, alla luce del ritorno dell`aliquota IVA del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.


qui è possibile scaricare la guida: http://www.ance.it/ance/jsp/zip.jsp?sItemId=2779255

Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

La detrazione del 36 o del 55% dipende dal risparmio energetico che l’intervento consegue. Sempre applicabile l’Iva 10%
04/05/2007 - Hanno già superato quota 1200 gli utenti che si sono registrati al sito internet dell’ENEA dedicato alla compilazione e all'invio online della documentazione prevista dal Decreto 19 febbraio 2007 in attuazione dei commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.In considerazione dei numerosi quesiti posti dagli utenti sul regime fiscale degli interventi, sembra utile chiarire la relazione tra le agevolazioni per i lavori di riqualificazione energetica e il regime Iva applicabile ad essi.Ricordiamo innanzitutto che il comma 387, lettera a), della Finanziaria proroga a tutto il 2007 la detrazione del 36% dall’Irpef per le ristrutturazioni edilizie, mentre la lettera b) dello stesso comma proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva agevolata del 10%.I commi da 344 a 349 della Finanziaria, invece, introducono la novità della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per interventi che conseguono un risparmio di energia.Ne consegue – come conferma il call center dell’Agenzia delle Entrate – che gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia godono dell’Iva agevolata al 10% e possono essere detratti dall’Irpef nella misura del 36%; qualora tali interventi consentano di risparmiare energia, la detrazione sale al 55%.
Ricapitoliamo gli interventi che usufruiscono delle detrazioni del 36% del 55%:
Detrazione del 36%
  • manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;– restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, alla realizzazione di parcheggi pertinenziali);– interventi di bonifica dall’amianto.Approfondisci
Detrazione del 55%
  1. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie;
  2. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi;
  3. interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda;
  4. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 3), comprensive della redazione dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica.
L’elenco dettagliato degli interventi è contenuto nell’art. 3 del Decreto 19 febbraio 2007
Regime Iva
La proroga al 31 dicembre del 2007 dell’Iva agevolata del 10% (prevista dalla lettera b) del comma 387 della Finanziaria) si applica alle prestazioni relative agli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L’Iva agevolata transitoria del 10% non si applica: - alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del committente; - alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;- alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera; - alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori. Si applica invece l’Iva ordinaria del 10% agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono incluse le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.

mercoledì 2 maggio 2007

D.I.A. e impianti fotovoltaici

l'Articolo 5 comma 7 del nuovo "Conto Energia" recita:

Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
La super D.I.A. è quella procedura che consente in tempi brevi la realizzazione di interventi edilizi, superando la precedente disciplina che prevedeva l'obbligo, per chi doveva intraprendere questi lavori, di chiedere autorizzazioni e nulla osta alla amministrazioni competenti con lungaggini burocratiche che è facile immaginare.
Il processo di semplificazione è cominciato con la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che all'art. 2, comma 60 che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativa alle "procedure per il rilascio della concessione edilizia".
Tale disposizione introduce una semplificazione delle procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, per mezzo dell’istituto della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) che consente all’impresa di agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante l’emissione di un provvedimento.
Queste opere sono;
- Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (zone per insediamenti storici) di cui all’Art. 2 del D.M. LL.PP. 2.4.68, n. 1444 non modifichino le destinazioni d’uso;
-Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
- Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
In tutti questi casi
la presentazione della Dia va fatta almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Se nel termine di 20 giorni dal deposito dell’istanza viene riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’Autorità Giudiziaria ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Legge n. 662/96, art. 2 c. 60), se invece l'amministrazione lascia trascorrere questo termine senza alcuna comunicazione l'autorizzazione si intende accordata e la D.I.A. ha validità di anni 3.
L’interessato ha l’obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori allegando alla comunicazione il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell’opera al progetto.
In seguito a questa legge, la regione Toscana con la Legge regionale del 14 ottobre 1999 n. 52 e la regione Lombardia con la Legge regionale 19 novembre 1999 n. 22 e di recente anche la regione Campania con la Legge regionale 29 novembre 2001 n. 19 hanno esteso la DIA, così come prevista dalla 662/96, praticamente a tutti gli interventi edilizi comprese le ricostruzioni e le ristrutturazioni.
"Dopo la Regione Toscana con la legge n. 39 del 2005 (cfr. allegato, art. 17, comma 1), anche il Friuli Venezia Giulia costituisce l'installazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico come attività libera, vale a dire esenti da necessità di DIA, Denuncia di Inizio Attività (cfr. allegato, art. 39, comma 6 a pag. 23).

martedì 1 maggio 2007

Detrazione 55% per riqualificazione energetica: al via la comunicazione online

30/04/2007 - È attiva da oggi 30 aprile sul sito internet dell’Enea, l’applicazione web per la compilazione on-line e l’invio telematico della documentazione per fruire della detrazione del 55% sui lavori per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla Finanziaria 2007.È online già da alcune settimane, invece, l’area informativa che illustra i commi della Finanziaria relativi al risparmio energetico e i decreti attuativi, i soggetti che possono fruire degli incentivi e gli interventi per i quali si può richiedere la detrazione. Ricordiamo gli interventi per i quali spetta la detrazione: la fornitura e messa in opera di materiale coibente, la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.L’Enea ricorda che “per gli interventi relativi a strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) deve ancora essere pubblicato il decreto attuativo, dopo che probabilmente sarà modificata la tab. 3 di cui al comma 345 della Finanziaria”.Fino a ieri la documentazione richiesta (copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa - necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa e riportata nell'allegato E al decreto) andava inviata all’Enea tramite raccomandata; da oggi l’invio deve avvenire attraverso la procedura online, che rilascerà una ricevuta informatica.Ricordiamo che il decreto interministeriale che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria prevede che l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano trasmessi all’Enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori.L’Enea infine, ha precisato che nei casi di riqualificazione energetica, al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara.

Finanziamenti agevolati per l’energia rinnovabile

Accordo Federcasse-Legambiente per incentivare diffusione impianti
30/04/2007 - Federcasse (l’associazione di rappresentanza delle 438 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane con oltre 3.750 sportelli su tutto il territorio nazionale) e Legambiente hanno presentato un “accordo quadro” che ha come obiettivo la diffusione di fonti di energia rinnovabile attraverso l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. In occasione del ventunesimo anniversario di Chernobyl un incentivo per l’energia pulita. L’accordo, in armonia con quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, consente di incentivare (grazie all’intervento finanziario delle BCC) la diffusione e la realizzazione di sistemi e tecnologie attinenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti solari, fotovoltaici, eolici, mini idroelettrico, biomasse e mini-cogenerazione), rendendo l’energia pulita una possibilità alla portata di tutti.Destinatari dei finanziamenti sono i privati cittadini, imprese ed enti pubblici che hanno l’opportunità di migliorare l’efficienza energetica nei propri locali o di diventare, essi stessi, produttori di energia pulita.“Le Banche di Credito Cooperativo – ha sottolineato Alessandro Azzi, Presidente di Federcasse – scelgono una nuova forma per concretizzare il proprio impegno statutario nella costruzione di uno sviluppo dei territori durevole e responsabile. Si tratta di finanziamenti che incentivano le buone pratiche di privati ed imprese per un forte ed incisivo impulso alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. Attraverso l’agevolazione dell’accesso al credito i cittadini, le imprese, gli enti avranno la possibilità di adottare forme concrete di risparmio energetico, potendo scegliere tra interventi di minore impatto ed altri di maggiore portata. Una serie di azioni che riteniamo strategiche per garantire a livello dei singoli territori una migliore qualità di vita, per la loro capacità di generare occupazione e per affrancarci progressivamente dalla dipendenza di fonti energetiche a forte impatto ambientale”. “Lo sviluppo delle energie rinnovabili, alla luce dei cambiamenti climatici già in atto, è diventato per il nostro Paese una priorità – sostiene Francesco Ferrante, direttore generale di Legambiente -. Perché questo avvenga è necessario che cittadini e aziende non restino intrappolati nella rete della burocrazia che regolamenta il settore e siano invogliati a investire nelle fonti pulite. Con questi obiettivi è nato in Maremma il Centro nazionale per le fonti rinnovabili di Legambiente e in questa direzione va anche l’accordo siglato con Federcasse. La recente approvazione del decreto sul solare fotovoltaico e i finanziamenti a tasso agevolato offerti dalle BCC con questa convenzione permetteranno a chi vorrà realizzare un impianto, di affrontare l’investimento iniziale con più facilità. Adesso si tratta di approvare rapidamente forme di incentivazione più efficaci estendendo il sistema del “conto energia” non solo per il solare ma per tutte le fonti rinnovabili, come già avviene in Germania, e soprattutto di semplificare le procedure”.La convenzione – che ha validità triennale e che sarà riprodotta a livello locale mediante accordi diretti tra le singole BCC e le strutture territoriali di Legambiente (alcuni accordi regionali già sono stati sottoscritti in Toscana, Marche e Campania) - impegna quest’ultima a sostenerne la diffusione e la promozione presso le istituzioni e i consumatori, nonché ad offrire il proprio know how anche nella fase di assistenza tecnica relativa all’analisi dei finanziamenti richiesti. Federcasse, dal canto suo, si impegna a coordinare attraverso le proprie Federazioni Territoriali la definizione di intese locali per le quali sarà fondamentale la conoscenza diretta del territorio da parte delle BCC, dando vita a relazioni basate sulla comune e profonda sensibilità riguardo la responsabilità sociale, l’attenzione verso le comunità locali e verso le specifiche tematiche dell’educazione e della sostenibilità ambientale. Fonte: www.legambiente.com