Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico
La detrazione del 36 o del 55% dipende dal risparmio energetico che l’intervento consegue. Sempre applicabile l’Iva 10%
04/05/2007 - Hanno già superato quota 1200 gli utenti che si sono registrati al sito internet dell’ENEA dedicato alla compilazione e all'invio online della documentazione prevista dal Decreto 19 febbraio 2007 in attuazione dei commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.In considerazione dei numerosi quesiti posti dagli utenti sul regime fiscale degli interventi, sembra utile chiarire la relazione tra le agevolazioni per i lavori di riqualificazione energetica e il regime Iva applicabile ad essi.Ricordiamo innanzitutto che il comma 387, lettera a), della Finanziaria proroga a tutto il 2007 la detrazione del 36% dall’Irpef per le ristrutturazioni edilizie, mentre la lettera b) dello stesso comma proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva agevolata del 10%.I commi da 344 a 349 della Finanziaria, invece, introducono la novità della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per interventi che conseguono un risparmio di energia.Ne consegue – come conferma il call center dell’Agenzia delle Entrate – che gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia godono dell’Iva agevolata al 10% e possono essere detratti dall’Irpef nella misura del 36%; qualora tali interventi consentano di risparmiare energia, la detrazione sale al 55%.
Ricapitoliamo gli interventi che usufruiscono delle detrazioni del 36% del 55%:
Detrazione del 36%
- manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;– restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, alla realizzazione di parcheggi pertinenziali);– interventi di bonifica dall’amianto.Approfondisci
Detrazione del 55%
- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie;
- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi;
- interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda;
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 3), comprensive della redazione dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica.
L’elenco dettagliato degli interventi è contenuto nell’art. 3 del Decreto 19 febbraio 2007
Regime Iva
La proroga al 31 dicembre del 2007 dell’Iva agevolata del 10% (prevista dalla lettera b) del comma 387 della Finanziaria) si applica alle prestazioni relative agli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L’Iva agevolata transitoria del 10% non si applica: - alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del committente; - alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;- alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera; - alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori. Si applica invece l’Iva ordinaria del 10% agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono incluse le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.
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