D.I.A. e impianti fotovoltaici
l'Articolo 5 comma 7 del nuovo "Conto Energia" recita:
Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
La super D.I.A. è quella procedura che consente in tempi brevi la realizzazione di interventi edilizi, superando la precedente disciplina che prevedeva l'obbligo, per chi doveva intraprendere questi lavori, di chiedere autorizzazioni e nulla osta alla amministrazioni competenti con lungaggini burocratiche che è facile immaginare.
Il processo di semplificazione è cominciato con la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che all'art. 2, comma 60 che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativa alle "procedure per il rilascio della concessione edilizia".
Tale disposizione introduce una semplificazione delle procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, per mezzo dell’istituto della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) che consente all’impresa di agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante l’emissione di un provvedimento.
Queste opere sono;
- Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (zone per insediamenti storici) di cui all’Art. 2 del D.M. LL.PP. 2.4.68, n. 1444 non modifichino le destinazioni d’uso;
-Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
Il processo di semplificazione è cominciato con la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che all'art. 2, comma 60 che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativa alle "procedure per il rilascio della concessione edilizia".
Tale disposizione introduce una semplificazione delle procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, per mezzo dell’istituto della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) che consente all’impresa di agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante l’emissione di un provvedimento.
Queste opere sono;
- Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (zone per insediamenti storici) di cui all’Art. 2 del D.M. LL.PP. 2.4.68, n. 1444 non modifichino le destinazioni d’uso;
-Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
- Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
In tutti questi casi la presentazione della Dia va fatta almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Se nel termine di 20 giorni dal deposito dell’istanza viene riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’Autorità Giudiziaria ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Legge n. 662/96, art. 2 c. 60), se invece l'amministrazione lascia trascorrere questo termine senza alcuna comunicazione l'autorizzazione si intende accordata e la D.I.A. ha validità di anni 3.
L’interessato ha l’obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori allegando alla comunicazione il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell’opera al progetto.
In seguito a questa legge, la regione Toscana con la Legge regionale del 14 ottobre 1999 n. 52 e la regione Lombardia con la Legge regionale 19 novembre 1999 n. 22 e di recente anche la regione Campania con la Legge regionale 29 novembre 2001 n. 19 hanno esteso la DIA, così come prevista dalla 662/96, praticamente a tutti gli interventi edilizi comprese le ricostruzioni e le ristrutturazioni.
- Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
In tutti questi casi la presentazione della Dia va fatta almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Se nel termine di 20 giorni dal deposito dell’istanza viene riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’Autorità Giudiziaria ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Legge n. 662/96, art. 2 c. 60), se invece l'amministrazione lascia trascorrere questo termine senza alcuna comunicazione l'autorizzazione si intende accordata e la D.I.A. ha validità di anni 3.
L’interessato ha l’obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori allegando alla comunicazione il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell’opera al progetto.
In seguito a questa legge, la regione Toscana con la Legge regionale del 14 ottobre 1999 n. 52 e la regione Lombardia con la Legge regionale 19 novembre 1999 n. 22 e di recente anche la regione Campania con la Legge regionale 29 novembre 2001 n. 19 hanno esteso la DIA, così come prevista dalla 662/96, praticamente a tutti gli interventi edilizi comprese le ricostruzioni e le ristrutturazioni.
"Dopo la Regione Toscana con la legge n. 39 del 2005 (cfr. allegato, art. 17, comma 1), anche il Friuli Venezia Giulia costituisce l'installazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico come attività libera, vale a dire esenti da necessità di DIA, Denuncia di Inizio Attività (cfr. allegato, art. 39, comma 6 a pag. 23).
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