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martedì 24 aprile 2007

Smarthouse: prefabbricata e a basso consumo energetico



Una casa a schiera classificata in classe A in ogni zona climatica italiana


24/04/2007 - Una residenza a basso consumo energetico pensata per il clima della penisola italiana. Una unità abitativa per case a schiera realizzata con elementi prefabbricati e costruita in 7 settimane, classificata in classe A in ogni zona climatica italiana, e in grado di consumare per riscaldamento invernale meno di 15 KWh/m2anno.


Si tratta di Smarthouse, il prototipo di casa messo a punto da Mabo Prefabbricati, che coniuga prestazioni energetiche superiori a quelle richieste dal Dlgs 311/2006 con una tipologia propria dell’architettura residenziale italiana coma quella della casa a schiera.Il progetto risponde alla necessità di attuare le nuove norme sulla certificazione energetica, che impongono di dotare gli edifici di un certificato che illustri i consumi di una casa descrivendo le caratteristiche dell’involucro a assegnando un voto all’efficienza dell’abitazione e dei suoi impianti. Lo standard di valutazione più noto è attualmente CasaClima, messo a punto dalla Provincia di Bolzano, che prevede una classificazione che va dalla classe A alla classe G. Il massimo dell’efficienza, e quindi il minimo dei consumi, corrisponde alla PassiveHaus, che prevede un fabbisogno energetico annuo per il riscaldamento invernale non superiore ai 15 KWh/mq anno.

In fase di progettazione della Smarthouse è stata privilegiata l’ampiezza e la luminosità degli spazi interni: la zona giorno ha una finestra sul fronte sud - che ha una percentuale di apertura pari al 40% della superficie - mentre la zona pranzo-cucina riceve un’illuminazione aggiuntiva dai camini di luce. Appositi meccanismi frangisole evitano il surriscaldamento nei mesi estivi.


Il fronte nord presenta numerose aperture ma la tecnologia degli infissi ne mantiene inalterate le prestazioni termiche. L’unità abitativa può essere combinata in vari modi all’interno dei lotti; le finiture e le dotazioni interne sono numerose e seguono la logica del “modello base + accessori”.


Il contenuto tecnologico

L’involucro termico di Smarthouse è costituito da una struttura principale a pannelli taglio termico precostruiti in cemento armato, caratterizzati da una struttura portante e alleggerimenti dall’elevato potere coibente. La copertura è in legno, prefabbricata, e rimane in vista nelle camere da letto. È costituita da pannelli in legno ventilati dello spessore di 18 cm formati da due strati che racchiudono 10 cm di coibentazione in lana naturale e 4 cm di ventilazione.La vetratura isolante di Smarthouse è differenziata a seconda del fronte di affaccio: sul fronte sud è composta da due lastre di vetro termico molto trasparente intervallate da gas nobile argon; sul fronte nord invece, si compone di tre lastre con interposte due camere di argon.


Impiantistica

L’impianto di riscaldamento/raffrescamento è di tipo radiante. L’elemento tecnologico oggetto della progettazione integrata è il solaio tra piano terra e primo piano, realizzato in pannelli in c.a. precostruiti di tipo predalles, caratterizzati, all’intradosso, da cavità in bassorilievo nelle quali è alloggiata la pannellatura radiante a controsoffitto. Il riscaldamento/raffreddamento della zona notte avviene dal pavimento; in questo modo il solaio di interpiano è l’unico elemento scambiatore. L’impianto è alimentato da caldaia a condensazione a gas metano.Il ricambio dell’aria è affidato a un impianto di ventilazione meccanica controllata che evita perdite di calore dovute all’apertura delle finestre e migliora la qualità dell’aria degli ambienti.

I collettori solari di Smarthouse coprono una superficie di 4,7 mq della falda a sud e sono collegati ad un serbatoio di accumulo nel locale tecnico che consente lunghi periodi di autonomia anche in assenza di sole. Per evitare perdite di calore dell’acqua riscaldata, tubazioni e serbatoi sono posti all’interno dell’involucro termico e particolare cura è posta nell’isolamento delle tubature. I pannelli non sono appoggiati sul manto di copertura, ma lo sostituiscono completamente.

L’impianto di collettori solari integrati è un elemento di merito ai fini della valutazione del FEP e quindi della certificazione energetica.Il modello base di Smarthouse è dotato di 6 pannelli fotovoltaici integrati nella falda sud (al posto del manto di copertura). L’impianto fotovoltaico non è solo un elemento di merito per la valutazione del FEP, ma permette anche di accedere al Conto Energia.


Certificazione energetica edifici e linee guida

Se ne è parlato al Solarexpo & Greenbuilding di Verona e a Roma in un convegno promosso da Itaca
Grande attenzione, negli ultimi giorni, è stata dedicata alla certificazione energetica degli edifici. Se ne è parlato alla fiera Solarexpo & Greenbuilding tenutasi a Verona la scorsa settimana, ma anche a Roma, in un incontro organizzato da Itaca (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale).Il convegno di Verona, organizzato da Sacert (Sistema per l’accreditamento degli organismi di certificazione degli edifici), ha compiuto una ricognizione delle metodologie locali per la certificazione energetica degli edifici e dello stato di avanzamento delle linee guida nazionali per i criteri di certificazione. Si è anche indagato sulla possibile influenza della certificazione energetica sul valore degli edifici nel mercato immobiliare.Tra i relatori: Giuliano Dall’O’ del Dipartimento BEST del Politecnico di Milano e Direttore Generale di Sacert, Luca Lionetti dell’Agenzia Casaclima della Provincia di Bolzano, Gianni Silvestrini, consulente del Ministro Bersani e Direttore scientifico del Kyoto Club.Dall’O’ ha illustrato la situazione delle procedure di calcolo messe a punto in Italia, per capire quale possa essere il reciproco contributo scientifico alla metodologia unificata (elaborata dal CTI) per un’applicazione a livello nazionale. Ha poi spiegato il sistema di accreditamento volontario sviluppato da Sacert, che consiste in un supporto tecnico per elaborare procedure di calcolo secondo gli schemi di certificazione che saranno adottati a livello centrale o regionale. Sacert, inoltre, promuove la formazione dei certificatori e dei tecnici comunali che intendano svolgere il ruolo di ispettori. Lionetti ha illustrato la procedura di calcolo e di certificazione Casaclima e ha presentato il nuovo software che tiene conto, oltre che del fabbisogno energetico dell’involucro, anche dell’impianto e del contributo delle fonti rinnovabili. Lionetti ha anche ricordato il recente regolamento edilizio del Comune di Bolzano che impone per le nuove costruzioni lo standard minimo della classe B, e prevede una riduzione del 10% degli oneri di urbanizzazione per la classe A e l’utilizzazione obbligatoria dell’energia solare. Leggi tuttoDell’aspetto legislativo ha parlato invece Gianni Silvestrini che ha sottolineato come la certificazione sia “un strumento strategico per una spinta importante alla trasformazione del mercato che obbligherà gli operatori del settore edilizio a essere più attenti sul nuovo, ma, soprattutto, sugli interventi di riqualificazione”. Silvestrini ha assicurato che il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) ente formatore federato UNI, svilupperà nei prossimi mesi la procedura di calcolo unificata che, diventando norma, potrà essere presa come riferimento tecnico univoco, condivisibile anche a livello regionale. La certificazione energetica – ha annunciato Silvestrini - potrebbe essere affiancata, in modo volontario, da quella ambientale e, per questo, si sta predisponendo un tavolo di lavoro per la realizzazione di un Ecolabel europeo.Delle esperienze locali hanno parlato Paolo Baggio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Trento, che ha illustrato la procedura di calcolo adottata dalla Provincia Autonoma, e Piercarlo Romagnoni del Dipartimento di Costruzione dell’Architettura dello IUAV di Venezia, che ha presentato il Progetto Ecodomus della Provincia di Vicenza che prevede il rilascio del certificato energetico da parte di Vi.energia, società per lo sviluppo della conoscenza e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Leggi tutto.
Anna Martino del CTI ha fatto il punto su lavoro svolto dal Comitato per pervenire ad un progetto di norma per la certificazione, la cui versione ufficiale, per quanto riguarda la prima parte, è prevista per il 16 maggio prossimo. Dello stesso argomento si è parlato il 18 aprile scorso a Roma nel convegno “Certificazione energetica e ambientale degli edifici”, promosso da Itaca, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lazio e organizzato da DEI Tipografia del Genio Civile. Anche qui si è fatto il punto sullo stato dell’arte dei lavori, e si è cercato di delineare un percorso condiviso sui temi dell’energia e dell’ambiente.Gianni Silvestrini, Presidente Ecolabel, Roberto Moneta del Ministero dello Sviluppo Economico, Silvia Catalino, coordinatrice gruppo di lavoro interregionale Itaca, Andrea Moro, Presidente iiSBE Italia e numerosi rappresentanti regionali hanno illustrato le iniziative messe in campo dalle Regioni. Principali argomenti del dibattito sono stati il Protocollo Itaca sulla valutazione energetica e ambientale degli edifici e le linee guida ministeriali per la certificazione energetica.Presente anche Filippo Bubbico, Sottosegretario allo Sviluppo Economico, che ha ricordato il suo impegno – nel 1995 da Presidente della Regione Basilicata – per l’approvazione del Protocollo Itaca da parte della Conferenza delle Regioni. Gianni Silvestrini ha comunicato che il Protocollo sarà anche richiamato nelle emanande linee guida sulla certificazione energetica in corso di approvazione da parte del Ministero.
Fonti: Edilportale e qualenergia.it e itaca.org

Dal GSE 2 Guide per il Conto Energia

Dal SOLAREXPO, IL GSE ILLUSTRA LE OPPORTUNITA' DEL NUOVO CONTO ENERGIA:

Al via la certificazione energetica in Lombardia

La Regione Lombardia ha approvato (il 27 dicembre scorso) due delibere sulla certificazione energetica. La Direzione generale Reti e Servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile ha approvato la "Procedura di calcolo per certificare il fabbisogno energetico degli edifici in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 26 del 2003 e dell'articolo 25 della legge regionale 24 del 2006. I provvedimento" [1] - mentre, ad uso dei Comuni, la Direzione generale Territorio e Urbanistica ha invece approvato i "Primi indirizzi e criteri per l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico ai sensi dell'articolo 44, comma 18, della Legge regionale n° 12/05" [2].

i testi scaricabili delle due delibere in formato Adobe Acrobat:
Delibera indirizzi per incentivi
Delibera procedura di calcolo

lunedì 23 aprile 2007

Dal Ministero dell’Ambiente una guida online sul Conto Energia

23/04/2007 - Uno strumento di informazione sul nuovo Conto Energia è stato messo a punto dal Ministero dell'Ambiente. Si tratta del portale www.casarinnovabile.it, una guida online rivolta ai privati e alle aziende interessate al Conto Energia.L’investimento necessario all’acquisto di un impianto fotovoltaico – si legge nel sito - varia a seconda della dimensione dell’impianto. Un impianto di 1,5 Kw (che occupa circa 12 mq di superficie) costa attorno agli 11.000 euro. Questo impianto è normalmente sufficiente per una famiglia media (3/4 persone con casa di circa 100 mq). Per l’investimento esistono prestiti agevolati studiati appositamente dalle banche per lo sviluppo dell’energia solare. Casarinnovabile.it ricorda che la rendita del Conto Energia è garantita per i primi 20 anni, al termine dei quali, “considerando che un pannello continuerà a produrre per almeno 50 anni, potrai continuare ad utilizzare l’energia per te o venderla alla rete elettrica ai prezzi di mercato (oggi circa 9 centesimi per kilowatt/ora)”.La tariffa incentivante - che sarà concessa e rimarrà costante per 20 anni - è esente da tasse per gli impianti fino a 20 kW ma la otterrà chi realizzerà gli impianti entro la fine del 2008; successivamente sarà leggermente inferiore.Nel sito è presente, infine, una sezione dedicata alla simulazione di un impianto fotovoltaico.
http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=9725&idCat=

Tecnico Abilitato alla asserverazione detrazioni 55%

Come noto è uscito il Decreto collegato alla Finanziaria 2007 per la Detrazione del 55% di imposta lorda per interventi in materia di “riqualificazione energetica” (edifici esistenti, pannelli solari ed impianti: commi 344-345-346-347).Il comma 348 della Finanziaria 2007 stabilisce che: “… la rispondenza dell’intervento (…) è asseverata da un tecnico abilitato(…) “
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 fornisce, all’Art.1 comma 6, la definizione di “tecnico abilitato”:
“Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla PROGETTAZIONE di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali”
Il comma definisce il profilo di qualifica in base alla ABILITAZIONE PROGETTUALE nell'ambito delle COMPETENZE attribuite dalla legislazione vigente.
La prima distinzione che emerge è:
1) un tecnico NON abilitato alla progettazione di edifici NON viene riconosciuto come qualificato ad asseverare l'intervento su edifici
2) un tecnico NON abilitato alla progettazione di impianti NON viene riconosciuto come qualificato ad asseverare l'intervento su impianti
La Legge Finanziaria definisce i campi di intervento ammissibili alla detrazione dai commi 344 al 347.Ergo:
per asseverare il 344 è necessario essere abilitati alla prgettazione di edifici+impiantiper asseverare il 345 è necessario essere abilitati alla progettazione di edificiper asseverare il 346 è necessario essere abilitati alla progettazione di impiantiper asseverare il 347 è necessario essere abilitati alla progettazione di impianti.
La legislazione vigente individua le LIMITAZIONI alle competenze relative alla PROGETTAZIONE DI EDIFICI con il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante “Regolamento per la professione di geometra”.In particolare, l’articolo 16 stabilisce che “l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra"Ai punti l) ed m) si parla di modeste costruzioni civli e rurali.
Per la competenze impiantistiche si fa riferimento alla Legge 46/90 coordinata dal DPR 447/91 (Art.4).

Linee guida ITACA certificazione Energetica

Approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome la legge guida elaborata da ITACA in materia di “Edilizia sostenibile”
Nella seduta del 15 marzo scorso la Conferenza delle Regioni ha detto si alla proposta di “legge guida” regionale sulla edilizia sostenibile eleborata da uno specifico gruppo di lavoro interregionale presso ITACA coordinato dalla Regione Marche.
Nella seduta del 15 marzo 2007 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato lo schema di legge regionale recante “Norme per l’edilizia sostenibile”. Proposta che è stata elaborata dal gruppo di lavoro presso Itaca coordinato dall’arch. Silvia Catalino della Regione Marche.
La proposta di legge guida si pone è uno strumento quadro di regolamentazione dei principi fondamentali della sostenibilità in edilizia, a partire dalla pianificazione urbanistica. Costruire secondo i principi della sostenibilità energetico-ambientale sta divenendo, sempre più, un modus operandi che suscita attenzione e interesse da parte dei cittadini. Al tempo stesso, il mondo professionale e imprenditoriale utilizza con frequenza crescente la qualità edilizia come proprio strumento di marketing. La stessa direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (91/2002 CE) ha reso improrogabile un’attenta regolamentazione della materia.
La sostenibilità edilizia ha inizio dagli strumenti di governo del territorio che devono contenere, già al momento della scelta delle aree, precise e corrette indicazioni ambientali, sulle modalità di costruzione e sul migliore utilizzo delle risorse climatiche, ambientali ed energetiche, presenti nel sito.La proposta di legge regionale ha come strumento centrale di attuazione la certificazione della sostenibilità degli edifici che si basa, dal punto di vista tecnico, sui principi del "Protocollo ITACA”, strumento operativo già approvato dalla Conferenza delle Regioni nel 2004. Un sistema che prevede parametri di valutazione ambientali complessivi, molto più ampi della normativa italiana.Tale norma si pone anche come strumento di promozione e incentivazione delle azioni per la sostenibilità delle costruzioni, da attuare attraverso una serie di incentivi e agevolazioni anche economici quali gli sconti sugli oneri di urbanizzazione, l'esclusione dal calcolo dei parametri edilizi di maggiori spessori e volumi derivanti dalla migliore qualità dell'edificio (murature più spesse e sistemi passivi di captazione della luce e del calore), possibili finanziamenti e contributi che possano coprire gli iniziali maggiori costi determinati dalla migliore qualità degli edifici.

domenica 22 aprile 2007

Perplessità Qualificazione e Certificazione Energetica

E' incredibile come si continui a diffondere il concetto che la Certificazione Energetica sia eseguibile da CHIUNQUE. Anche in siti ufficiali, sulla stampa, vedi ad esempio le pagine di ENEA, passa l'idea di cui sopra. In effetti la normativa attuale prevede che per l'accesso alle detrazioni fiscali, come per il completamento dell'iter progettuale, possa anche essere sufficiente la Qualificazione, realmente eseguibile da ogni professionista abilitato nel settore, ma solo perchè le famose Linee Guida sulla Certificazione non sono state ancora pubblicate, non indicando quindi le corrette modalità di esecuzione della prestazione e rilascio dell'Attestato. Il problema non è da poco perchè, come da direttiva europea e da decreti attuativi italiani (l'ultimo il dlgs 311/06), il Certificatore deve essere terzo, indipendente, con una metodologia univoca e ripetibile. Il Qualificatore invece, essendo anche coinvolto (proprietario, costruttore, progettista e DL) nel processo, non è certo in grado di assicurare la necessaria indipendenza e la corretta padronanza degli strumenti scientifici e pratici per lo svolgimento della prestazione. Se si pensa che la Certificazione ha validità decennale e la Qualificazione, giustamente, annuale, e che si ha l'obbligo di allegarle ad ogni atto di compravendita o affitto già a partire dal luglio 2007, (tacendo i contratti di manutenzione per edifici pubblici ove già è obbligatoria) si comprende la rilevanza economica e sociale del problema. Per la promozione della mentalità e della cultura, per il supporto ai Certificatori e per la tutela dei Consumatori finali, i primi interessati al problema, emerge la strenua lotta di associazioni no profit come ACE Associazioni Certificatori Energetici http://www.certificatorienergetici.it/.
Essendo il costo totale della Qualificazione e della Certificazione per un edificio esistente grosso modo identici, è ovvio come sia conveniente già adesso per un proprietario richiedere la Certificazione, prima che diventi obbligo e gli tocchi rifare il tutto. Al momento la Certificazione è volontaria, ma, impegnandoci ad aggiornarla gratuitamente al momento dell'uscita delle Linee Guida, si evita di sprecare tempo e risorse facendosi turlupinare da avventizi vari.

giovedì 19 aprile 2007

Conto Energia: dal Gse le indicazioni per richiedere le tariffe

19/04/2007 – È online sul sito del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) una pagina dedicata al nuovo Conto Energia, nella quale è illustrata la procedura per richiedere la concessione delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico.
Richiesta di concessione delle tariffe
I soggetti responsabili individuati dal DM 19 febbraio 2007, devono inviare al GSE, entro i termini previsti dal decreto, la richiesta di concessione della tariffa, insieme con la documentazione prevista dal decreto. I soggetti responsabili devono inoltre registrarsi sul portale del GSE. A seguito della registrazione, il soggetto responsabile riceve USER ID e PASSWORD per poter poi inserire i propri dati e stampare la documentazione personalizzata di richiesta delle tariffe. Sono indicate le modalità di inoltro delle domande e di rilascio della ricevuta nel caso di consegna a mano.
Tariffe riconosciute
Le tariffe riconosciute agli impianti in esercizio ai sensi del DM 19 febbraio 2007, variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello di integrazione architettonica, sono:
Impianto tra 1 kW e 3 kW
- non integrato: 0,40 €/kWh
- parzialmente integrato: 0,44 €/kWh
- integrato: 0,49 €/kWh
Impianto tra 3 kW e 20 kW
- non integrato: 0,38 €/kWh
- parzialmente integrato: 0,42 €/kWh
- integrato: 0,46 €/kWh
Impianto superiore a 20 kW
- non integrato: 0,36 €/kWh
- parzialmente integrato: 0,40 €/kWh
- integrato: 0,44 €/kWh
I valori delle tariffe sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra la data di emanazione della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) prevista dal decreto 19 febbraio 2007 ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008 (con arrotondamento alla terza cifra decimale).
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
- impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
- impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
- impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
  • edifici,
  • fabbricati,
  • strutture edilizie di destinazione agricola;
  • impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.
In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti. Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e l’entrata in vigore della delibera 90/07dell’AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti). Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.

mercoledì 18 aprile 2007

Guida alle agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie

Dall’Agenzia delle Entrate una guida aggiornata con la Finanziaria 2007
18/04/2007 – È stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la versione aggiornata della Guida fiscale “Le agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie”, con le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007.La guida, oltre alle principali condizioni e ai limiti per fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi, evidenzia le novità introdotte dalla nuova normativa. In particolare, con la Legge Finanziaria 2007, è stato ancora una volta prorogato, fino al 31 dicembre 2007, il termine per fruire della detrazione d’imposta per una quota pari al 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.Infatti, a partire dal 1° ottobre 2006 (per effetto del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248), la detrazione è stata ridotta dal 41% al 36%, a seguito del ripristino dell’aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni di servizi e le forniture di beni rese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio Inoltre, la guida riporta indicazioni per l’impresa che esegue i lavori che, dal 4 luglio 2006, deve evidenziare in fattura, in maniera distinta, il costo della manodopera e fornisce indicazioni sul limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, che è di 48.000 euro e, a partire dal 1° ottobre 2006, deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).

lunedì 16 aprile 2007

Autorità EEG - come richiedere gli incentivi FV in Conto Energia

Dall’AEEG le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti e del premio previsti dal DM 19 febbraio 2007
16/04/2007 – É stata emanata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) la delibera 90/07 che definisce le modalità operative per accedere al nuovo Conto Energia sull’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (DM 19 febbraio 2007).In particolare, l’AEEG ha definito le procedure da seguire per:
- l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici (che costituiscono parte rilevante della generazione distribuita);
- l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico.
Domanda di ammissione alle tariffe incentivanti e al premio
L’Allegato alla delibera definisce le procedure relative ai diversi tipi di impianto: il responsabile invia al GSE la richiesta corredata dalla documentazione necessaria; il GSE predisporrà un portale informativo nel quale registrarsi, inserire i dati del proprio impianto, e stampare i modelli cartacei da inviare, debitamente sottoscritti, al GSE. Tali modelli potranno essere compilati a mano fino a quando il portale non sarà operativo.Il GSE, dopo aver verificato la completezza della richiesta, comunica al responsabile dell’impianto l’ammissione o la non ammissione alla tariffa incentivante. In caso di esito positivo, all’impianto verrà assegnato un numero identificativo. Una procedura analoga, con appositi modelli, è prevista per la richiesta del premio.
Erogazione delle tariffe incentivanti e del premio
La tariffa incentivante e il premio vengono riconosciuti per 20 anni. Il pagamento delle tariffe e dell’eventuale premio viene effettuato bimestralmente o mensilmente (secondo il tipo di impianto) dal GSE, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante, eventualmente maggiorata dal premio.
Verifiche
Il GSE eseguirà verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le tariffe incentivanti, prevedendo sopralluoghi a campione, anche avvalendosi di soggetti terzi abilitati, enti di ricerca, di certificazione e istituti universitari. L’eventuale esito negativo delle verifiche comporta la restituzione delle tariffe incentivanti e del premio, maggiorati degli interessi legali.
Monitoraggio tecnologico
Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto dal DM 19 febbraio 2007, i soggetti responsabili sono tenuti a fornire al GSE le informazioni relative ai costi dell’impianto e della sua manutenzione.
Modulistica
Dell’Allegato fanno parte i moduli per la richiesta delle tariffe incentivanti relativa agli impianti entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della Delibera dell’AEEG 11 aprile 2007 n. 90/07, e agli impianti entrati in esercizio tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della suddetta delibera; i modelli per redigere la Scheda tecnica finale di impianto e quelli per richiedere il premio. Insieme alla 90/07, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha emanato altre due delibere:“Disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione” (delibera 88/07) che definisce criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta, un elemento indispensabile per ottenere gli incentivi da produzione da fonte rinnovabile (conto energia e certificati verdi); “Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 KV” (delibera 89/07) che prevede:- un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione della produzione; - una riduzione del 50% dei corrispettivi di connessione per gli impianti da fonte rinnovabile, coerentemente con quanto già deliberato per le connessioni in media e alta tensione nel dicembre 2005.
COMUNICATO STAMPA DELL'AEEG
Milano, 13 aprile 2007.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto nuove misure a favore dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica e per l’attuazione del sistema di incentivi al fotovoltaico relativi al decreto ministeriale di fine febbraio sul ‘conto energia’ (delibere
n. 88/07, n.89/07, n. 90/07). Piccoli impianti I provvedimenti dell’Autorità definiscono procedure e condizioni economiche necessarie allo sviluppo della generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili e cogenerazione, prevedendo nuove regole per la connessione e per la misura dell’energia elettrica prodotta.Fra le novità più significative, sul fronte della connessione (delibera n.89/07): i) un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione della produzione; ii) una riduzione del 50% dei corrispettivi di connessione per gli impianti da fonte rinnovabile, coerentemente con quanto già deliberato per le connessioni in media e alta tensione nel dicembre 2005.Inoltre vengono definiti (delibera n.88/07) criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta; un elemento indispensabile per ottenere gli incentivi da produzione da fonte rinnovabile (conto energia e certificati verdi). ‘Conto energia’ fotovoltaico L'Autorità ha anche definito (delibera n. 90/07) le regole che consentiranno l’avvio operativo del nuovo conto energia per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 19 febbraio 2007.L’obiettivo del nuovo sistema di incentivi in conto energia - un meccanismo che incentiva l'energia effettivamente prodotta - è di arrivare all’installazione di almeno 1200 MW di produzione fotovoltaica (attualmente il totale installato ammonta a soli 50 MW circa).In particolare, l’Autorità ha definito le procedure che devono essere seguite per: i) l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici (che costruiscono parte rilevante della generazione distribuita); ii) l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico. Tali procedure saranno gestite operativamente dal Gestore dei servizi elettrici (GSE), che ha attivamente collaborato con l’Autorità alla loro definizione.

Da Repubblica.it - il mini eolico frenato da troppe norme

ROMA - Il vento c'è sempre stato, la tecnologia è da un bel po' che è matura e da circa un anno ci sono anche gli incentivi giusti. Eppure il mini eolico in Italia continua ad essere semiclandestino e ben pochi conoscono le opportunità di risparmio che questa forma di piccola produzione distribuita di energia è in grado di fornire (vedi la scheda per il dettaglio). A frenarne il decollo è soprattutto la mancanza di una normativa unica, in grado di rendere le procedure semplici e uguali in tutto il territorio. Così come avviene per il grande eolico, sono soprattutto il caos e le lungaggini burocratiche a ostacolare le potenzialità delle fonti rinnovabili. Rispetto agli impianti di taglia industriale, il mini ha infatti il vantaggio di non essere invasivo e di adattarsi bene a zone di scarso pregio paesaggistico, come aziende agricole e zone artigianali (guarda le foto). Caratteristica che permette di aggirare anche le resistenze di spesso malintese esigenze di tutela ambientale. A costringere la diffusione del mini eolico a cifre da supernicchia sono però i bastoni normativi gettati tra le ruote di chi vorrebbe abbracciare un modello energetico più sostenibile, tanto per il proprio portafoglio che per la salute del Pianeta. Parlare di eolico di piccola taglia significa riferirsi a torri alte non più di trenta metri, capaci di produrre una potenza fino a 20 kilowatt. Impianti che trovano la loro installazione ideale in aziende agricole, zone artigianali, piccoli distretti industriali, campeggi e agriturismi dove il vento soffia mediamente a una velocità di sei metri al secondo. Condizione piuttosto diffusa in molte zone appenniniche e del Mezzogiorno. Per una società o un piccolo imprenditore dotarsi di una di queste torri significa fare un investimento di circa 50 mila euro ripagabile nel giro di 5-6 anni, trasformandosi poi per un periodo altrettanto lungo in una fonte di risparmio (sulla bolletta energetica) e di guadagno (grazie al meccanismo dei certificati verdi).

Eppure si tratta di un passo che ancora in pochi fanno, con la significativa eccezione della Puglia. La forza e la costanza del vento che soffia sul tacco d'Italia ovviamente svolgono un ruolo importante, ma la discriminante rispetto al resto del Paese è un'altra. "La verità è che in nessuna altra regione installare una torre eolica è semplice come in Puglia", spiega Marcello Garavaglia, responsabile vendite della Blu Mini Power, una delle due aziende italiane leader nella produzione e commercializzazione di impianti di piccola taglia. "Solo la situazione toscana - osserva - è paragonabile a quella pugliese, con le procedure affidate ai comuni di appartenenza, ai quali è sufficiente la dichiarazione d'inizio lavori. Per il resto siamo di fronte a pratiche onerose, in continua evoluzione e di competenza delle regioni". Nella speranza di sbloccare questa situazione gli imprenditori che operano nel settore delle fonti rinnovabili e gli ambientalisti che hanno a cuore lo sviluppo dell'energia pulita hanno stretto un'alleanza, stilando un protocollo rivolto alle regioni per l'adozione di una procedura unica semplificata. "In gran parte d'Italia - ricorda Edoardo Zanchini, responsabile per le politiche energetiche di Legambiente - anche per l'installazione di una singola torre in aree prive di vincoli ambientali la procedura è tale da obbligare a studi, verifiche e approfondimenti che rendono i progetti costosissimi e comunque inutili per interventi che hanno un limitatissimo impatto sul territorio". "Le prime risposte dagli enti locali alla nostra iniziativa - spiega Zanchini - sono state incoraggianti, ma di strada da fare ne rimane ancora molta. Il primo passo sarà probabilmente l'istituzione di un tavolo di livello governativo per fissare le linee guida delle rinnovabili". Le potenzialità del piccolo eolico, per le sue stesse caratteristiche, sono difficilmente quantificabili, anche se parlare di un obiettivo di mille MW di potenza installata non appare del tutto campato in aria. Ma la preoccupazione di Legambiente non è solo di carattere ecologista. "Il nostro paese - dice ancora Zanchini - ha l'opportunità di sviluppare e diffondere brevetti, di far crescere un importante settore industriale che riguarda la meccanica, i materiali, l'elettronica e le vernici". Un meccanismo virtuoso che si è effettivamente messo in moto lì dove il mini eolico ha trovato le condizioni per svilupparsi. In Puglia, ad esempio, è nata la Jonica Impianti, cooperativa pioniera del settore e oggi detentrice di diversi brevetti, così come ha preso corpo un piccolo ma significativo indotto del settore. "Fare delle cifre è difficile, ma sicuramente si è messo in moto un circolo virtuoso dal punto di vista occupazionale e tutto su base locale in zone altrimenti spesso svantaggiate", spiega Rosario Mineo, direttore commerciale della Eneric, una Srl di Bisceglie che distribuisce e installa mini impianti eolici e che per il prossimo anno ha in preventivo l'installazione di una ventina di torri nella sola zona della Daunia. "In Puglia - dice - siamo tre o quattro imprese a svolgere questo tipo di lavoro e ognuna impiega una decina di persone. A queste vanno aggiunti poi tutti quei lavoratori che vengono coinvolti ogni qual volta si chiude un contratto: operai edili per le opere civili, geometri per i progetti, tecnici per le pratiche burocratiche, senza contare le possibilità di assunzione che si aprono per quelle aziende che grazie al mini eolico si trovano a migliorare i loro bilanci". Una dinamica che se assecondata da norme e incentivi adeguati secondo Legambiente su scala nazionale può coinvolgere qualche migliaio di persone.
Dove, come, quanto e perché - tutte le risposte sul mini eolico
Dai costi di installazione agli incentivi, dall'energia prodotta ai risparmi sulla bolletta elettrica, tutto quello che c'è da sapere sul mini eolico nelle risposte a queste cinque domande.
COSA
Per mini eolico si intendono impianti di potenza fino a 20 kilowatt (per taglie più grandi la procedura diventa molto più complessa), in grado di produrre con le adeguate condizioni di vento 30-40 MWh di energia l'anno. Le torri sono solitamente inferiori ai 20-30 metri di altezza, mentre il rotore (ovvero le pale che girano) hanno generalmente un diametro di circa otto metri.
DOVE
Il mini eolico può essere installato dove il vento soffia a una velocità media di poco inferiore ai sei metri al secondo. Si prestano allo scopo le aree collinari o quelle situate in zone aperte alla circolazione dell'aria. Se nel raggio di qualche chilometro esiste già un impianto eolico di grandi dimensioni si tratta di un'importante indicazione positiva. Una prima verifica sull'intensità del vento può essere fatta consultando online la mappa della ventosità sulla Penisola sul sito www.ricercadisistema.it. Le principali aziende del settore sono comunque in grado di fornire una prima utile valutazione e di eseguire poi eventualmente un sopralluogo gratuito per un esame più approfondito. In linea di massima le regioni più avvantaggiate sono quelle meridionali e quelle attraversate dagli Appennini, mentre, salvo eccezioni, sono penalizzate Lombardia, Piemonte e Pianura Padana. Inadatte, salvo eccezioni, sono anche le aree urbane.

COME
Il problema per la diffusione del piccolo eolico è la mancanza di norme snelle e uguali in tutta Italia. "Come" dotarsi di un impianto è spesso un rebus o un calvario burocratico. Le uniche regole di valore nazionale sono quelle relative agli incentivi e fanno riferimento al decreto legge n.387/2003 come integrato dalla Delibera n.28/2006 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (il testo integrale è consultabile sul sito della Aeeg) e alla legge 239/2004. La prima norma istituisce lo scambio sul posto, la seconda regolamenta i certificati verdi (per i dettagli consultare la scheda sul sito del Gse). Particolarmente importante per la diffusione del mini eolico è stata la delibera del 2006. Prima un impianto andava dotato di costosi accumulatori per rifornire l'utente quando la forza del vento non era in grado di soddisfare il fabbisogno energetico. Il meccanismo dello scambio sul posto permette finalmente di immettere nella rete nazionale l'energia prodotta nel momento in cui questa è superiore a quanto l'utente consuma e di prenderla dalla rete nel caso opposto. I certificati verdi consentono invece di ottenere un premio in denaro per tutta l'energia prodotta (che viene divisa però in pacchetti minimi di 25 MWh annui). Si tratta di un titolo bancario che viene emesso dal Gestore dei servizi elettrici (ex Grtn) e depositato su di un conto corrente creato ad hoc dal titolare dell'impianto alla fine di ogni anno di produzione dell'impianto eolico. Attualmente (si tratta di un titolo quotato alla borsa elettrica e soggetto e oscillazioni di valore) si guadagnano circa 6290 € l'anno per ogni "pacchetto" di energia superiore a 25 MWh (il taglio minimo). Secondo le valutazioni degli analisti si tratta di un valore destinato a crescere. QUANTO Il prezzo di un aerogeneratore chiavi in mano, escluse le opere civili, si aggira attorno ai 50.000 euro, iva esclusa. Il costruttore solitamente si occupa di tutte le fasi, dalla consegna sul sito del cliente fino alla messa in servizio. Chi lo acquista non deve pertanto preoccuparsi degli aspetti di montaggio e installazione. Normalmente il costruttore si preoccupa anche di valutare le condizioni del sito (ventosità e condizioni ambientali) e fornisce il suo supporto in tutte le fasi di ottenimento delle autorizzazioni necessarie e per l'allacciamento alla rete Enel.
PERCHE'
Sono tre le possibili motivazioni di chi decide di dotarsi di un piccolo impianto eolico. La prima, probabilmente la spinta più forte, è quella legata al risparmio economico. Sfruttare l'energia del vento concede infatti il doppio vantaggio di tagliare la bolletta elettrica in maniera sostanziosa e di accedere al meccanismo dei certificati verdi. I circa 40 MWh l'anno di energia che è lecito attendersi dall'installazione di una torre per il mini eolico da 20 KW sono infatti in linea di massima superiori alla quantità di energia necessaria a soddisfare i consumi di agriturismi, camping, villaggi turistici, aziende di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, piccole imprese industriali o artigianali. "Complessivamente - ci aiuta a capire meglio Marcello Garavaglia della Blu Mini Power - nell'ipotesi di autoconsumo di un agriturismo che utilizzi 30 MWh di energia l'anno, questi percepisce dal meccanismo dei certificati 6.290 euro l'anno cui si somma il costo evitato (mancato acquisto di energia dalla rete) per circa altri 4.000 euro l'anno. Il vantaggio totale per l'agriturismo si misura quindi in 10.000 euro l'anno per i dodici anni per i quali sono riconosciuti i certificati verdi dall'anno di messa in esercizio dell'impianto. Oltre questo periodo profitterà del solo risparmio (i 4.000 euro di cui sopra)". Altra motivazione forte è poi quella etico-ambientalista. L'eolico, come tutte le rinnovabili, è una fonte a emissioni zero. La terza possibile motivazione di chi sceglie il mini eolico è collegata alla seconda. Installare una torre, in questo momento, significa avere un forte ritorno di immagine e un'importante occasione di promuovere all'esterno la propria attività. (v. g.)

venerdì 13 aprile 2007

Tassazione Officine elettriche

Le officine elettriche sono soggette all'IRAP e all'IRES:


L’IRAP è l’ imposta regionale sulle attività produttive.
Chi colpisce l' irap?
L' IRAP Colpisce tutti coloro che si organizzano autonomamente (imprenditori, società, artisti, professionisti) in breve: coloro che hanno la partita IVA. Ne sono esclusi i Lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi, chi percepisce redditi occasionali.
Quale è la base imponibile dell’ IRAP ?
Semplificando si può affermare che la base imponibile IRAP è pari a:
+ Reddito imponibile IRPEF+ costo del personale+ costo dei soggetti para-subordinati e occasionali+ interessi passivi- proventi straordinari (plusvalenze da cessione d’azienda)= Base imponibile IRAP
Come e quando si versa?
L' IRAP si versa con le stesse modalità previste per l’IRPEF.
A chi vanno le entrate dell’ IRAP ?
L’ IRAP spetta alle regioni in cui è ubicata la singola unità produttiva. Chi possiede più unità produttive in più regioni sarà tenuto a più versamenti.
A quanto ammonta l’ IRAP ?
Per gli imprenditori non agricoli (ad eccezione di banche e assicurazioni) e per i lavoratori autonomi l’ IRAP ammonta al 4,25% della base imponibile. L' IRAP non è deducibile dall’IRPEF.
L'Ires è l'imposta sul redditto delle società
La legge delega 7 aprile 2003 n. 80 ha previsto un profondo riassetto del sistema tributario.
Per attuare alcuni dei principi contenuti nella predetta delega è stato emanato il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 che, tra le altre cose, riscrivendo e modificando buona parte delle norme contenute nel TUIR, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2004, la nuova Imposta sul Reddito delle Società (IRES).
Sono soggetti all’IRES:
le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, incluse le società di persone e le associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR.
L'aliquota è stata determinata nella misura del 33% del reddito imponibile.

giovedì 12 aprile 2007

Sgravio fiscale 55% Infissi e finanziaria 2007

Il comma 345 stabilisce una detrazione di imposta, per una quota pari al 55% per l'imponibile speso fino ad un valore massimo di 60.000€ , da ripartire, in tre quote annuali di eguale importo, per l'installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano rispondenti ai requisiti di Trasmittanza termica U o k espressa in w/mqK ( e quindi idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico).
IN SOSTANZA IL DECRETO 192/05 DEL 07/02/07 CONSENTE:
DI OTTENERE UNO SGRAVIO FISCALE DEL 55% DELL’IMPONIBILE DELLA SPESA SOSTENUTA , DA DETRARSI SULLA DENUNCIA DEI REDDITI DEL 2008 RELATIVA AI REDDITI DEL 2007, PER CHI SOSTITUISCE ,SU UN EDIFICIO GIA’ ESISTENTE, GLI INFISSI ADEGUANDOLI ALLA NUOVA NORMATIVA IN BASE AL RISPARMIO ENERGETICO.
LA NORMATIVA PREVEDE CHE IN BASE ALLA ZONA CLIMATICA DI APPARTENENZA BISOGNA INSTALLARE DEGLI INFISSI IDONEI CON TRASMITTENZA TERMICA SIA DEL VETRO CHE DEL PROFILO CONGRUI ALLA NORMATIVA STESSA.
LE COSE DA FARE
  1. Farsi rilasciare la certificazione del profilo e del vetro da parte del produttore (serramentista) inclusa la relativa fattura
  2. Rivolgervi ad un tecnico abilitato che dovrà fornire e compilare degli allegati tecnici (allegato A e allegato E) relativi alla volumetria di casa, dispersioni termiche e quant’altro.
  3. Trasmettere entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 28/02/2008, tutta la documentazione sopracitata all’ENEA , Dipartimento ambiente cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, ( via Anguillarese 301 00123 Santa Maria di Galeria ROMA) specificando come riferimento : Finanziaria 2007- Riqualificazione Energetica
  4. Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale specificando bene la causale del versamento facendo riferimento al n° della fattura emessa dal vs fornitore
  5. L’aliquota iva applicata, se e’ restauro di abitazione civile e’ pari al 10% ed al 20% se il locale e’ destinato a beni di lusso o di negozio e comunque non destinata all’uso abitativo6- Conservare tutta la documentazione.

martedì 10 aprile 2007

Tassazione impianti Fotovoltaici - Officina Elettrica

I ricavi derivanti dal Conto Energia saranno tassati solo nel caso di impianti aventi potenza superiore ai 20 kWp. L’energia prodotta dagli impianti di potenza 1 – 20 kWp non verrà invece tassata.

Regime fiscale e tariffario per impianti fino a 20 kW
Il regime fiscale dell’autoproduzione di energia elettrica a mezzo impianti fotovoltaici è regolamentato dalla legge 133/99. In particolare, per l’esercizio di impianti fino a 20 kW è prevista l’esenzione dagli obblighi di:
  • pagamento delle imposta erariali e di consumo;
  • denuncia di officina elettrica all’Ufficio Tecnico di Finanza per l’ottenimento della licenza di esercizio.
  • assenza di immissione in rete. Dal punto di vista tecnico si verifica quando la potenza dell’utenza è in ogni istante superiore alla potenza erogata dall’impianto fotovoltaico. In questo caso non è necessario modificare il contratto di fornitura esistente.
La legge 133/99, infatti, prevede che “l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW [..] non e' soggetto agli obblighi di officina elettrica cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica".
Invece gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kWp rientrano nell’ambito dell’ “officina elettrica”, richiedendo pertanto l’apertura della partita IVA in quanto l’energia elettrica venduta deve essere fatturata. Tale fatturato è soggetto alle imposizioni fiscali vigenti.
Definizione di officina elettrica tratta dalla norma CEI 64-8-2:
Complesso, contenuto in uno o più locali o aree all’aperto racchiuse in un’unica recinzione, di installazioni destinate ad almeno una delle seguenti funzioni: produzione, conversione, trasformazione, regolazione o smistamento dell’energia elettrica. Le officine elettriche eventualmente incorporate nei fabbricati civili e negli stabilimenti industriali, si intendono limitate ai soli locali o aree all’aperto comprendenti gli impianti elettrici ad esse relativi.
Le officine elettriche si suddividono in:

CENTRALI: officine elettriche destinate alla produzione dell’energia elettrica;
STAZIONI: officine elettriche connesse a sistemi di cui uno almeno di III categoria (22.1) e destinate ad almeno una delle seguenti funzioni:
trasformazione, conversione, regolazione, smistamento dell’energia elettrica;
CABINE: officine elettriche connesse a sistemi di I o II categoria e destinate ad almeno una delle seguenti funzioni: trasformazione, conversione,
regolazione, smistamento dell’energia elettrica. I posti di trasformazione realizzati con apparecchiature prefabbricate (Norme CEI 17-6 e 17-13), anche se non contenuti in apposito locale od in apposita area recintata, sono considerati cabine.
da un punto di vista tecnico:
Verrà installato un contatore che misura direttamente l’energia prodotta dall’impianto.Per questi tipi di impianti si dovrà fare richiesta di officina elettrica alla Agenzia delle dogane in base al DL 504 del 26 Ottobre 1995.
e alla quale si dovranno versare le accise per la produzione di energia elettrica.
La licenza UTF contiene le dichiarazioni bimestrali dell’energia prodotta ai fini della corresponsione delle relative imposte.

mercoledì 4 aprile 2007

Conti Economici Impianto FV 1MW

Ragioniamo sugli introiti di in impianto Fotovoltaico da 1 MW di picco, con sistemi ad inseguimento solare che consentono un incremento del 30% della produzione. In Sardegna avremo una produzione di: 1400 kWh/kWp --> 1400*1000*1.3=1820 MWh Consideriamo la tabella dell'ultimo decreto:



Supponendo che l'impianto il cui soggetto responsabile sia un ente pubblico con meno di 5000 abitanti, rientriamo nei benefici indicati nell'Art.6 comma 4d per cui abbiamo diritto ad un aumento di tariffa del 5%, perciò possiamo contare su 0.36*1.05= 0.378€/kWh. L'incentivo annuo è pari a:


0,378 €/kWh * 1.820.000 kWh = 687.960 €/anno


Poichè non rientriamo di certo nella modalità di scambio sul posto (valido fino a 20 kW), ma nella modalità di vendita diretta, oltre all'incentivo abbiamo anche gli introiti dovuti alla vendita, che sono regolamentati dalle
Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica Delibera n. 34/05 modificate dalla Delibera n. 165/05
Per l'anno 2007 abbiamo:

Aggiornamento dei prezzi minimi garantiti per l’anno 2007 Sulla base dei dati pubblicati dall’Istat, la variazione percentuale media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno 2006 rispetto all’anno 2005 è risultata pari a + 2,0%. Pertanto, i valori dei prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW di cui all’articolo 5, comma 5.1, lettera a), della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, aggiornati per l’anno 2007 secondo i criteri previsti dall’articolo 5, comma 5.4, della medesima deliberazione, risultano pari a:
  • fino a 500.00 kWh annui, 96,4 €/MWh;
  • da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui, 81,2 €/MWh;
  • da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui, 71,0 €/MWh.

Pertando dalla vendita dei nostri 1820 MWh abbiamo:


500*96,4+500*81,2+820*71=147.020 €/anno


Quindi in totale l'impianto da 1MW ad inseguimento solare ci frutta all'anno:


687.960 € + 147.020 € = 834.980 €


Supponendo un costo di installazione di 7500€/kWp cioè un investimento di 7,5M€ con un conto della serva di massima, ci porta a calcolare un tempo di rientro di:


7,5M€/0,82742 M€= 8.98 anni

Se non usufruissimo del Conto Energia, ma facessimo riferimento al mercato dei certificati verdi, avremo che il nostro impianto ha prodotto: 1820MWh/50MWh = 36,4 CV (1CV=50MWh).
Il prezzo medio dei Certificati Verdi, consultabile nel sito
www.mercatoelettrico.org è pari a:
pertanto il nostro impianto ci avrebbe reso:
1820MWh*144,7€/MWh=263.354 €/anno
mentre la vendita dell'Energia dovrebbe essere la stessa del caso precedente. Riepilogando abbiamo quindi:

Conto Energia: 687.960 €/anno + vendita Energia
Certificati Verdi: 263.354 €/anno + vendita Energia
Naturalmente si tratta di conti della serva, perchè bisogna comunque mettere in conto tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, ecc. ed i costi relativi alla tassazione (ricadiamo infatti nella condizione di Officina Elettrica) ed infine i costi relativi agli interessi di un eventuale finanziamento.

lunedì 2 aprile 2007

Qualche nota sulla CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Il quadro legislativo

La riduzione dei consumi di energia e di emissioni sono gli obiettivi alla base della direttiva sulla certificazione energetica degli edifici. La certificazione energetica degli edifici introdotta dalla Direttiva 2002/91/CE deve essere intesa soprattutto come uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare: attraverso un sistema simile a quello adottato con successo per gli elettrodomestici, mira a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile. Il processo dovrebbe inoltre portare ad una migliore conoscenza dei consumi energetici nei settori residenziale e terziario, che continuano a trainare la domanda di energia nel nostro Paese, consentendo al legislatore di intervenire con maggiore efficacia.Già la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 contemplava aspetti di certificazione energetica edilizia, il cui recepimento attraverso apposito decreto attuativo è stato inutilmente atteso per anni.Successivamente, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 , (in particolare l'art. 30) aveva trasferito alle Regioni, alcune delle quali hanno adottato un proprio schema, le competenze amministrative sulla certificazione energetica degli edifici.Il recepimento della Direttiva 2002/91/CE è avvenuto nel nostro Paese con il D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, che è stato recentemente corretto e integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006. Per agevolare la lettura è disponibile il testo coordinato dei due provvedimenti.

Le linee guida nazionali e le esperienze regionali e locali
Uno dei punti di debolezza dei decreti legislativi citati è rappresentato dalla previsione di vari decreti attuativi, cui si aggiunge la libera iniziativa delle Regioni.L'uscita delle Linee Guida nazionali è comunque attesa a breve, e consentirà di rendere operativo il dispositivo anche in assenza di provvedimenti regionali.
Nel frattempo, al fine di rendere attuabili alcune disposizioni della Legge Finanziaria 2007, è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il
Decreto 19 febbraio 2007 (pubblicato sulla GU n. 47 del 26-2-2007) recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui al comma 349 della legge stessa. Le detrazioni dall'imposta lorda pari complesivamente al 55%, riguardano tutte le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (commi dal 344 al 349) che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, per coperture, pavimenti e infissi, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.Oltre all'asseverazione di un tecnico abilitato è necessaria anche una copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica (art. 4).
La Direttiva 2002/91/CE non indica un procedimento unico per la certificazione, lasciando libertà di scelta ai paesi membri. Ciò, se da un lato permette di tenere conto delle peculiarità delle diverse aree nella predisposizione delle linee guida, dall'altro rende difficile trovare quell'uniformità che consentirebbe un confronto a livello comunitario (e forse anche nazionale) delle prestazioni degli edifici.A tale proposito, è ormai opinione comune il considerare una certificazione semplificata che suddivida in classi di efficienza energetica gli immobili (simile a quella utilizzata per gli elettrodomestici) e che utilizzi un descrittore espresso in kWh/m2 anno come rapporto tra il fabbisogno annuo di energia e la superficie utile dell'unità immobiliare (per superficie utile si intende quella netta calpestabile di un edificio come riportata nelle definizioni dell'allegato A del D. Lgs. 311/06).Può essere utile segnalare la partecipazione di alcuni paesi europei al progetto internazionale
IMPACT (IMproving energy Performance Assessment and Certification schemes by Tests) il cui obiettivo è quello di collaudare dei sistemi di certificazione degli edifici per riuscire a determinare delle utili raccomandazioni nel campo della certificazione.
La pubblicazione delle linee guida nazionali è prevista per la prima metà del 2007 ed allora sarà possibile dare indicazioni più precise sulle modalità applicative della legge.

Esperienze italiane
Si citano di seguito alcune recenti esperienze italiane in tema di certificazione energetica degli edifici.Il primo caso riguarda l'iniziativa della provincia autonoma di Bolzano, che ha istituito un sistema di certificazione energetica di tipo volontario che prevede l'assegnazione del marchio "CASACLIMA". Esso rappresenta il primo sistema di certificazione istituito in Italia, antecedentemente al D.Lgs. 192/05, che tiene però conto della qualità dell'involucro edilizio e non considera il tipo di impianto termico.In seguito all'emanazione del D.Lgs. 192/05 la sola Regione Lombardia ha pubblicato delle Linee Guida regionali , avvalendosi dei poteri concessi dalla riforma del Titolo V della Costituzione Italiana. Ad essa si è accompagnata l'istituzione dell'ente di accreditamento denominato SACERT, Sistema per l'accreditamento degli organismi di certificazione degli edifici, che vuole fornire un punto di riferimento qualificato proponendo delle procedure di certificazione e delle metodologie di calcolo trasparenti e aperte ad ogni contributo da parte di enti ed istituzioni pubbliche e private. Anche se è una iniziativa su base volontaria, le proposte di SACERT cercano di essere un supporto per un efficace rinnovamento del mercato edilizio.
INTRODUZIONE DELL’ OBBLIGATORIETA' DELLA CERTIFICAZIONE - Quadro temporale
entro un anno (dall’entrata in vigore del DLgs192)
Nei casi di:
- edifici di nuova costruzione e impianti in essi contenuti
- nuova istallazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti

l’attestato è redatto al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore secondo i criteri e le metodologie previsti nei decreti attuativi da emanare. Per tutti gli altri casi:

dal 1 luglio 2007
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile per gli edifici con superficie utile > 1000 m2;

dal 1 luglio 2008
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità abitative per gli edifici con superficie utile anche < color="#3333ff">dal 1 luglio 2009

nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità immobiliari.

Inoltre:
dal 1 gennaio 2007 necessario l’attestato di certificazione energetica per accedere a incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura fiscali correlati in qualsiasi modo ad intervento sull’edificio, impianti o modalità d’esercizio
dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell’impianto termico o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell’attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della targa energetica

Fino all'emanazione dei decreti attuativi dei decreti 192-311 la CERTIFICAZIONE è sostituita da un ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.
Non è chiaro ma però probabile che la figura del certificatore sarà inquadrata come TERZA persona estranea alla progettazione termotecnica e dell'isolamento, sullo stile del collaudo statico delle strutture.

METODI DI CERTIFICAZIONE : Ci sono almeno 3 buone procedure di certificazione che allo stato attuale sono adottate da vari comuni italiano in forma VOLONTARIA. Allo stato attuale non è possibile sapere quale sarà il criterio guida nazionale che sarà adottato. La criticità della cosa consiste nel fatto che un edificio in classe B secondo una procedura potrebbe essere in classe C secondo un altra.
Altra criticità è data dalla CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA richiamata dai decreti che permetterebbe alle regioni di adottare metodi al loro discrezione. Ciò comporterebbe una indiscutibile difficoltà a confrontare due edifici in province con diverso metodo di classificazione privando l'utente dell'immediatezza della valutazione che dovrebbe essere un punto cardine per la certificazione energetica degli edifici (modello lampadine-elettrodomestici ecc. ecc.)

Risparmio energetico negli edifici esistenti in pacas pàraulas

Tratto dal Blog dell'Ing. Paolo Savoia : http://efficienzaenergetica.blogspot.com/ e dalle guide ENEA
anta essere cosas ovvias, ma a si l'ammentarè non costa nudda!
...Parleremo di semplici operazioni quotidiane che tutti noi possiamo intraprendere nelle nostre abitazioni e uffici al fine di risparmiare energia ed euro. Secondo studi dell'
ENEA (ma non solo) del 2003, una famiglia media italiana potrebbe risparmiare, senza far rinunce, ma semplicemente usando meglio l’energia, il 40% delle spese per il riscaldamento e il 10% di quelle per gli elettrodomestici.
RISCALMENTO
Il discorso sul riscaldamento è molto particolare. In questo breve commentario che scrivo non mi occuperò degli interventi edilizi o impiantistici significativi, che richiedono una manutenzione straordinaria o una ristrutturazione dell'immobile, ma solamente di quei piccoli interventi, attuabili da tutti che possono incidere sul risparmio energetico, oltre alle abitudini quotidiane che tutti noi dovremmo attuare. Il riscaldamento assieme al traffico sono le maggiori cause dell'inquinamento delle città. Ecco perchè sono inutili o quantomeno irrisori (e secondo me è una limitazione delle libertà personali degli uomini) i vari provvedimenti di stop al traffico, targhe alterne e quant'altro. Gli interventi edili potrebbero essere:-isolamento del sottotetto (se abitate all'ultimo piano). Esistono rotoli di lane minerali a poco prezzo e facili da trasportare ed istallare-isolamento dei cassonetti delle finestre con pannelli di polistirene o poliuretano-isolamento con pannelli riflettenti dietro i termosifoni. Per tutti questi interventi di isolamento e per altri ancora vi rimando anche all'utilissimo sito dell'ANIT.Gli impianti termici, per legge, devono essere controllati secondo una cadenza variabile una cadenza di controllo che andrebbe rispettata da tutti. Con questi controlli il manutentore dovrebbe mantenere in buono stato il vostro generatore di calore. Spesso di sottovaluta questa importanza, come si sopravvaluta la cadenza annuale della manutenzione per i nuovi impianti. In generale ad una aumento percentuale di efficienza dell'impianto termico, corrisponde la stessa percentuale di risparmio energetico. Ecco quindi il perchè è indispensabile avere un impianto sempre efficiente. Con una piccola spesa e un intervento di un tecnico, si possono far installare valvole termostatiche sui termosifoni che permettono di regolare la temperatura ambiente per ambiente, sfruttando quindi gli apporti gratuiti dovuti all'energia del sole che entra dai vetri delle finestre. La gestione sbagliata del riscaldamento è la maggior fonte di spreco dell'impianto. Su questo discorso però bisogna fare attenzione alle generalizzazioni, infatti bisogna considerare oltre alle abitudini degli occupanti sia lo stato di isolamento termico che impiantistico delle singole unità.Vado quindi ad elencare gli accorgimenti a costo zero che potete applicare:-la temperatura dei locali dovrebbe essere di circa 20°C (meglio 19°C che 21°C)-non coprite i caloriferi con copritermosifoni o tende -appena fa buio, abbassate le tapparelle: la dispersione di calore attraverso le finestre si ridurrà-regolate la temperatura a seconda della necessità: un solo grado in più può aumentare i consumi del 5 – 7%-nelle camere da letto nelle ore di riposo è opportuno (anche da un punto di vista medico) ridurre la temperatura fino a 14/16°C-ventilate la casa in maniera razionale: invece di tenere le finestre aperte in posizione inclinata per tutto il giorno, è meglio aprirle 3-4 volte al giorno per 5-10 minuti alla volta-utilizzate tende pesanti e paraspifferi per migliorare la tenuta di porte e finestre.
ILLUMINAZIONE
-sostituite le comuni lampade ad incandescenza con lampade + efficienti, tipo quelle fluorescenti-scegliere il tipo di lampada giusta tra e la posizione + giusta-accendere le lampade solo quando ce ne sia veramente il bisogno e quando si esce dalla stanza spegnere le luci-evitare lampadari con + lampade (una lampada da 100 W fornisce la stessa illuminazione di sei lampadine da 25 W, consumando il 50% in meno!)-spegnere sempre le luci quando si esce da casa o dall'ufficio-usate lampade fluorescenti compatte con alimentatore elettronico nei locali in cui è richiesto un uso prolungato dell'illuminazione (costano di + ma consumano molto meno e durano molto di +)-in alcuni locali dove si transita solamente (corridoi, porticati esterni, camminamenti, toilette di bagni di uffici etc) installate sistemi di accessione a tempo con sensore di presenza.
ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI ELETTRONICI IN GENERE
In generale, nel caso di sostituzione di questi oggetti di uso quotidiano, orientatevi sui modelli con classe energetica bassa (A o A+) e oculate la scelta in base alle vostre esigenze.LAVATRICEIl maggior consumo energetico della lavatrice è dovuto al riscaldamento dell'acqua. L'elenco delle “buone” abitudini? Eccolo:-scegliete il programma di lavaggio + indicato al bucato e alla temperatura + bassa possibile -utilizzate sempre la lavatrice a pieno carico se non avete la funzione mezzo carico-usate i prodotti decalcificanti e pulite il filtro-asciugate il vostro bucato all'aria e non nelle macchine asciugatriciLAVASTOVIGLIEPer la lavastoviglie valgono pressapoco i discorsi fatti per la lavatrice. Una regola da seguire inoltre è l'asportare i residui + grossi dalle pietanze prima di introdurre le stoviglie.
FRIGORIFERO
Il frigorifero è sempre in funzione, quindi una piccola differenza di consumo tra i vari apparecchi diventa a fine anno una somma discreta sulla bolletta elettrica. Tra le abitudini da attuare per un risparmio energetico ricordo:-posizionate (se non incassato) lontano da fonti di calore (forni) e nel luogo + fresco della cucina (parete esterna) lasciando un buon spazio per la ventilazione-aprite lo sportello il meno possibile e per il minor tempo possibile -spegnete il frigorifero se rimane vuoto e vi assentate per le ferie-regolate la temperatura del termostato su temperature ragionevoli-controllate le guarnizioni della porta del frigo e del congelatore e sostituitele in caso di necessità-pulite il condensatore (se possibile) di tanto in tanto. Il condensatore è la serpentina posta sul retro-sbrinate il congelatore quando lo strato di ghiaccio supera i 5mm -non riponete nel frigo prodotti caldi.
CONDIZIONATORE
Prima di usare il condizionatore, usate i cosiddetti sistemi di raffrescamento passivo, attraverso l'ombreggiamento delle superfici vetrate (le finestre) con tende, scuri, tapparelle. La causa principale del surriscaldamento estivo è infatti dovuta agli apporti solari che entrano dai vetri, i quali non vengono mai scelti in maniera opportuna. Nei vetri bisogna considerare sia la trasmittanza (U) per limitare le dispersioni di calore invernale, sia il fattore solare (g) per limitare (nei climi mediterranei) il surriscaldamento estivo. Lo stesso vetro è il motore principale delle case passive, tipiche dei climi nordici che non hanno problemi di condizionamento estivo, attraverso i quali si cattura l'energia del sole che entra e no la si fa uscire. Altre misure da adottare che potete adottare per limitare l'uso del condizionatore sono:-accendete il condizionatore solo in caso di reale bisogno, e comunque regola il termostato a una temperatura non inferiore a 26/27 gradi centigradi. L'uso anche della sola deumidificazione può risultare sufficiente, in quanto abbassa il calore latente (afa) che non fa traspirare la pelle-spegnete il condizionatore circa un'ora prima di uscire di casa, anche per non subire lo choc termico-tenete chiuse porte e finestre quando il condizionatore è in funzione-evitate i “carichi interni”, riducendo l'uso dell'illuminazione artificiale e degli altri elettrodomestici-ventilate gli ambienti la mattina presto e la sera -tenete chiusi i serramenti di giorno e ombreggiateli con le tapparelle e gli scuri. L'uso delle tende interne serve a poco o nulla!-usate qualche ventilatore. E' inutile infatti raffrescare tutto il volume dell'abitazione in certi momenti. Ci sono ventilatori a soffitto da installare ad esempio sopra il letto o la tavola che danno un grande sollievo alla calura estiva-pulite regolarmente i filtri di aspirazione dell’aria.
SCALDABAGNO ELETTRICO
E' uno strumento quasi sorpassato per le recenti costruzioni, ma siccome negli appartamenti degli universitari (è il caso che ho vissuto) e in altre situazioni persiste ancora, provo ad elencarvi le solite abitudini da mettere in pratica.-regolate lo scaldabagno su temperature intermedie (<50°c)>-installate un timer in modo da programmare l'accensione solo per le fascie orarie in cui ne avrete necessità
FORNI ELETRICI, A GAS E MICROONDE
Tra questi, quelli a gas ma soprattutto quelli a microonde sono i + efficienti. Cerchiamo quindi di usarli in sostituzione del forno elettrico, sia per cucinare ma soprattutto per scaldare e riscaldare (fare il thè, scaldare il latte etc è facile e comodo con il microonde). Per attuare un risparmio energetico nei forni tradizionali inoltre è opportuno che:-evitiate di apreire il forno durante la cottura per non far diminuire la temperatura al suo interno-spegnate il forno prima della cottura dei cibi. I forni riescono a mantenere al loro interno le temperature impostate per molti minuti ancora dopo il loro spegnimento.
TELEVISORI, RADIO, COMPUTER ETC
Tutti queste apparecchiature elettroniche sono accomunate dal rimanere nelle ore di inutilizzo in stand by (la lucetta rossa..), ossia pronti per essere accesi. Questa modalità implica uno spreco di energia (circa 10W), facilmente risolvibile spegnendo l'apparecchio dall'interruttore principale. In pratica ridurrete la bolletta se:-eviterete di tenere accesi o in stand by gli elettrodomestici durante loro non utilizzo -utilizziate le modalità di risparmio energia (con lo spegnimento del monitor) del vostro pc-utilizziate stampanti e fotocopiatrici a getto di inchiostro piuttosto che laser che consumano molto di + di elettricità
ACQUA
Spesso di fa un uno indiscriminato dell'acqua nelle nostre abitazioni. Se solo si pensasse che in certe zone del mondo l'acqua è un bene raro, (non serve andare in Africa, basta fermarsi nel meridione, anche se le problematiche di scarsità d'acqua sono differenti) forse automaticamente limiteremmo gli sprechi. Ci sono interventi semplici per ridurre fino al 50% il consumo d'acqua. Eccone alcuni:-Controllate periodicamente tutti i rubinetti e gli sciacquoni ed in caso di perdite riparaterli. Un rubinetto che gocciola continuamente può perdere fino a 2000 litri d'acqua all'anno. Uno sciacquone difettoso può perdere fino a 6 litri all'ora, cioè 52.000 litri all'anno-installate un nuovo soffione sulla doccia che eroghi solo 5 litri al minuto, così risparmierete fino al 50% dell'acqua-montate bocche frangigetto sui rubinetti della cucina e del bagno. Queste bocche aggiungono aria all'acqua e riducono i consumi idrici del 30-50% mantenendo lo stesso effetto di lavaggio-scaricate lo sciacquone del bagno in maniera intelligente, ossia per la sola pipì non tiratelo completamente-riutilizzate l'acqua piovana per l'irrigazione dei giardini. E' infatti uno spreco incredibile innaffiare l'erba con acqua potabileHo cercato di riassumere qui i principali comportamenti che noi tutti dovrebbe attuare per un sensibile risparmio energetico. Queste azioni come + volte sottolineato sono a costo zero o poco più, essendo in gran parte composti da corretti comportamenti degli utenti. In caso di ristrutturazioni o manutenzioni dell'immobile ci sono altri interventi da realizzare, di cui parlerò in seguito.