Tecnico Abilitato alla asserverazione detrazioni 55%
Come noto è uscito il Decreto collegato alla Finanziaria 2007 per la Detrazione del 55% di imposta lorda per interventi in materia di “riqualificazione energetica” (edifici esistenti, pannelli solari ed impianti: commi 344-345-346-347).Il comma 348 della Finanziaria 2007 stabilisce che: “… la rispondenza dell’intervento (…) è asseverata da un tecnico abilitato(…) “
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 fornisce, all’Art.1 comma 6, la definizione di “tecnico abilitato”:
“Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla PROGETTAZIONE di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali”
Il comma definisce il profilo di qualifica in base alla ABILITAZIONE PROGETTUALE nell'ambito delle COMPETENZE attribuite dalla legislazione vigente.
La prima distinzione che emerge è:
1) un tecnico NON abilitato alla progettazione di edifici NON viene riconosciuto come qualificato ad asseverare l'intervento su edifici
2) un tecnico NON abilitato alla progettazione di impianti NON viene riconosciuto come qualificato ad asseverare l'intervento su impianti
La Legge Finanziaria definisce i campi di intervento ammissibili alla detrazione dai commi 344 al 347.Ergo:
per asseverare il 344 è necessario essere abilitati alla prgettazione di edifici+impiantiper asseverare il 345 è necessario essere abilitati alla progettazione di edificiper asseverare il 346 è necessario essere abilitati alla progettazione di impiantiper asseverare il 347 è necessario essere abilitati alla progettazione di impianti.
La legislazione vigente individua le LIMITAZIONI alle competenze relative alla PROGETTAZIONE DI EDIFICI con il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante “Regolamento per la professione di geometra”.In particolare, l’articolo 16 stabilisce che “l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra"Ai punti l) ed m) si parla di modeste costruzioni civli e rurali.
Per la competenze impiantistiche si fa riferimento alla Legge 46/90 coordinata dal DPR 447/91 (Art.4).
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 fornisce, all’Art.1 comma 6, la definizione di “tecnico abilitato”:
“Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla PROGETTAZIONE di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali”
Il comma definisce il profilo di qualifica in base alla ABILITAZIONE PROGETTUALE nell'ambito delle COMPETENZE attribuite dalla legislazione vigente.
La prima distinzione che emerge è:
1) un tecnico NON abilitato alla progettazione di edifici NON viene riconosciuto come qualificato ad asseverare l'intervento su edifici
2) un tecnico NON abilitato alla progettazione di impianti NON viene riconosciuto come qualificato ad asseverare l'intervento su impianti
La Legge Finanziaria definisce i campi di intervento ammissibili alla detrazione dai commi 344 al 347.Ergo:
per asseverare il 344 è necessario essere abilitati alla prgettazione di edifici+impiantiper asseverare il 345 è necessario essere abilitati alla progettazione di edificiper asseverare il 346 è necessario essere abilitati alla progettazione di impiantiper asseverare il 347 è necessario essere abilitati alla progettazione di impianti.
La legislazione vigente individua le LIMITAZIONI alle competenze relative alla PROGETTAZIONE DI EDIFICI con il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante “Regolamento per la professione di geometra”.In particolare, l’articolo 16 stabilisce che “l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra"Ai punti l) ed m) si parla di modeste costruzioni civli e rurali.
Per la competenze impiantistiche si fa riferimento alla Legge 46/90 coordinata dal DPR 447/91 (Art.4).
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