Pro ite custu blog?

Custu est unu blog pitichedhedhu pro faedhàre intra nois de su chi nos piaghet de prusu, este a narrere su mundu de s'Energhia.
M'ana iscusare sos puritanos de sa limba sarda si su ch'iscrio no este su menzus, ma este unu modu commente un'atteru pro comintzare.
Duncas benebénnius cumpanzos de viazu!
Google
 

giovedì 15 novembre 2007

Finanziaria 2008: nuove norme sulle fonti rinnovabili

da EDILPORTALE:

Lo scorso 12 novembre è stato approvato l’articolo 30, relativo all’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, e gli articoli da 30-bis a 30-septies aggiunti dalla Commissione Bilancio.


Gli articoli 30, 30-bis e 30-ter – ha spiegato il senatore De Petris (IU-Verdi-Com) - riformano il sistema degli incentivi, eliminando la possibilità di erogare gli incentivi per le energie rinnovabili a fonti energetiche assimilate e graduando i contributi in relazione alla sostenibilità ambientale.


L’articolo 30, approvato senza modifiche, prevede che gli incentivi Cip6 (di cui al secondo periodo del comma 1117 della Finanziaria 2007) siano destinati solo agli impianti realizzati e operativi, e non a quelli già autorizzati ma in costruzione o non ancora costruiti, per i quali si prevede la possibilità di riconoscimento del diritto agli incentivi da parte del Ministro dello sviluppo economico. La misura mette ordine nella annosa questione degli incentivi Cip6, i contributi statali destinati alle fonti rinnovabili ma estesi alle “false rinnovabili”, tra cui i rifiuti.


L’articolo 30-ter, recante norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, introduce un nuovo sistema di incentivazione mediante i certificati verdi per gli impianti che entrano in esercizio dal 2008, di potenza elettrica superiore ad 1 Megawatt (MW), con estensione della validità a 15 anni. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, ecc, di potenza non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa variabile a seconda della fonte utilizzata (come da tabella 2 allegata alla Finanziaria), per un periodo di 15 anni:



L’articolo 30-quater, concernente norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, modifica il Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, semplificando le procedure per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: è previsto, ad esempio, che la realizzazione degli impianti sia soggetta ad una autorizzazione unica, “che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.


L’articolo 30-quinquies, relativo a connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili, integra le disposizioni sulla stesura, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, delle direttive sul servizio di connessione alle reti elettriche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di favorirne la diffusione.


L’articolo 30-sexies prevede che il Ministro dello sviluppo economico stabilisca con un decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25% del consumo interno lordo entro il 2012. Di conseguenza, le regioni e le province autonome adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali.


Infine, l’articolo 30-septies, ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti in Conto energia previste dal DM 19 febbraio 2007, prevede che gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati alla pari dell’impianto fotovoltaico con integrazione architettonica, beneficiando quindi di una tariffa più alta. Per la costruzione e l’esercizio di questi impianti viene, inoltre, semplificato il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica.È stato invece respinto dal Senato l’emendamento che proponeva l’istituzione del Fondo per la ricerca nucleare.
Per approfondimenti vedi: EDILPORTALE

martedì 13 novembre 2007

CERTIFICATI VERDI: Fissato il prezzo di vendita 2007

Il Gestore dei Servizi Elettrici, seguendo i criteri indicati all’articolo 9, comma 2 del D.M. 24/10/2005, ha stabilito il prezzo di offerta, riferito al kWh, dei propri certificati verdi (prezzo di riferimento) per l’anno 2007.
Il valore, non comprensivo di IVA, è pari a 13,749 €cent per kWh, calcolato come differenza tra:
• il costo medio dell’energia CIP6 acquistata dal GSE nell’anno 2007, prodotta dai soli impianti a fonti rinnovabili che godono di incentivo, calcolato utilizzando i valori di acconto 2007 comunicati dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico nel mese di settembre 2007, a seguito dell’annullamento della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 249/06 disposto, con propria sentenza, dal TAR Lombardia;
• il ricavo derivante dalla cessione della stessa energia nell’anno 2007.
A tale riguardo si rende noto sin d’ora che, essendo attualmente pendente presso il Consiglio di Stato il giudizio, promosso dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, per l’impugnazione del citato provvedimento del TAR Lombardia, il suddetto prezzo di riferimento potrebbe essere aggiornato, nel corso dei prossimi mesi, all’esito dell’eventuale riforma della sentenza citata. In tal caso il GSE provvederà a darne tempestiva comunicazione, con pubblicazione di specifico avviso sul proprio sito internet http://www.gsel.it/

lunedì 12 novembre 2007

GSE - Nuova guida al Conto Energia

Sul sito del GSE www.gsel.it è possibile consultare e scaricare la Guida al nuovo conto energia.La pubblicazione, curata dal Gestore dei Servizi Elettrici in collaborazione, per alcuni aspetti, con gli uffici tecnici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si propone di rappresentare un agevole e completo strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere i relativi incentivi. La guida si articola in due parti. Nella prima sono presentate le innovazioni introdotte dal decreto del 19 febbraio 2007, le indicazioni generali per la realizzazione e la connessione dell'impianto alla rete e le modalità di accesso agli incentivi. Nella seconda sono approfonditi alcuni aspetti generali e specifici. Infine, in appendice, è riportato un sintetico glossario.

mercoledì 7 novembre 2007

Detrazioni fiscali del 55% - Non più necessaria la qualificazione energetica

La Finanziaria 2008 cancella l’obbligo di attestato di qualificazione energetica e corregge la tabella della trasmittanza
Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione dei pannelli solari termici non sarà più necessario redigere l’attestato di qualificazione energetica.La novità arriva da un emendamento (allegato sotto) - approvato dalla Commissione Bilancio – che modifica l’articolo 2, comma 14 del disegno di legge Finanziaria 2008 all’esame del Senato in questi giorni.L’articolo 2, comma 14 del ddl proroga fino al 2010 la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, compresi gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. L’emendamento, aggiungendo ulteriori commi, prevede che, per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infisse in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, relativo all’installazione di pannelli solari termici, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), cioè l’attestato di qualificazione energetica.Con lo stesso emendamento arriva finalmente la correzione alla tabella che detta i requisiti di trasmittanza termica U per gli interventi edilizi; la nuova Tabella (allegata sotto) sostituirà, con efficacia dal 1º gennaio 2007, la Tabella 3 allegata al comma 345 della Finanziaria 2007.Ricordiamo che la tabella attualmente in vigore riporta erroneamente un’inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle coperture e dei pavimenti; la correzione, possibile solo con una nuova legge, era stata inserita nel disegno di legge Bersani sulle liberalizzazioni, tuttora all’esame del Senato. Ora la norma è stata “trasferita” nel ddl Finanziaria per il 2008.È previsto inoltre che, con un decreto del Ministro dello sviluppo economico che sarà emanato entro il 28 febbraio 2008, saranno definiti i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini dell'applicazione del comma 344 della Finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 della Finanziaria 2007. Per quanto riguarda le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 344 a 347 e 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007, l’emendamento approvato rimanda al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Anche per il periodo 2008-2010, quindi, la comunicazione andrà inoltrata soltanto all'Enea.Per tutti gli interventi – si legge infine nell’emendamento - la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.