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mercoledì 7 novembre 2007

Detrazioni fiscali del 55% - Non più necessaria la qualificazione energetica

La Finanziaria 2008 cancella l’obbligo di attestato di qualificazione energetica e corregge la tabella della trasmittanza
Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l’installazione dei pannelli solari termici non sarà più necessario redigere l’attestato di qualificazione energetica.La novità arriva da un emendamento (allegato sotto) - approvato dalla Commissione Bilancio – che modifica l’articolo 2, comma 14 del disegno di legge Finanziaria 2008 all’esame del Senato in questi giorni.L’articolo 2, comma 14 del ddl proroga fino al 2010 la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, compresi gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. L’emendamento, aggiungendo ulteriori commi, prevede che, per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infisse in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, relativo all’installazione di pannelli solari termici, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), cioè l’attestato di qualificazione energetica.Con lo stesso emendamento arriva finalmente la correzione alla tabella che detta i requisiti di trasmittanza termica U per gli interventi edilizi; la nuova Tabella (allegata sotto) sostituirà, con efficacia dal 1º gennaio 2007, la Tabella 3 allegata al comma 345 della Finanziaria 2007.Ricordiamo che la tabella attualmente in vigore riporta erroneamente un’inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle coperture e dei pavimenti; la correzione, possibile solo con una nuova legge, era stata inserita nel disegno di legge Bersani sulle liberalizzazioni, tuttora all’esame del Senato. Ora la norma è stata “trasferita” nel ddl Finanziaria per il 2008.È previsto inoltre che, con un decreto del Ministro dello sviluppo economico che sarà emanato entro il 28 febbraio 2008, saranno definiti i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, ai fini dell'applicazione del comma 344 della Finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 della Finanziaria 2007. Per quanto riguarda le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 344 a 347 e 353, 358 e 359 della Finanziaria 2007, l’emendamento approvato rimanda al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Anche per il periodo 2008-2010, quindi, la comunicazione andrà inoltrata soltanto all'Enea.Per tutti gli interventi – si legge infine nell’emendamento - la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione.

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