Qualche nota sulla CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il quadro legislativo
La riduzione dei consumi di energia e di emissioni sono gli obiettivi alla base della direttiva sulla certificazione energetica degli edifici. La certificazione energetica degli edifici introdotta dalla Direttiva 2002/91/CE deve essere intesa soprattutto come uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare: attraverso un sistema simile a quello adottato con successo per gli elettrodomestici, mira a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile. Il processo dovrebbe inoltre portare ad una migliore conoscenza dei consumi energetici nei settori residenziale e terziario, che continuano a trainare la domanda di energia nel nostro Paese, consentendo al legislatore di intervenire con maggiore efficacia.Già la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 contemplava aspetti di certificazione energetica edilizia, il cui recepimento attraverso apposito decreto attuativo è stato inutilmente atteso per anni.Successivamente, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 , (in particolare l'art. 30) aveva trasferito alle Regioni, alcune delle quali hanno adottato un proprio schema, le competenze amministrative sulla certificazione energetica degli edifici.Il recepimento della Direttiva 2002/91/CE è avvenuto nel nostro Paese con il D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, che è stato recentemente corretto e integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006. Per agevolare la lettura è disponibile il testo coordinato dei due provvedimenti.
Le linee guida nazionali e le esperienze regionali e locali
Uno dei punti di debolezza dei decreti legislativi citati è rappresentato dalla previsione di vari decreti attuativi, cui si aggiunge la libera iniziativa delle Regioni.L'uscita delle Linee Guida nazionali è comunque attesa a breve, e consentirà di rendere operativo il dispositivo anche in assenza di provvedimenti regionali.
Nel frattempo, al fine di rendere attuabili alcune disposizioni della Legge Finanziaria 2007, è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Decreto 19 febbraio 2007 (pubblicato sulla GU n. 47 del 26-2-2007) recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui al comma 349 della legge stessa. Le detrazioni dall'imposta lorda pari complesivamente al 55%, riguardano tutte le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (commi dal 344 al 349) che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, per coperture, pavimenti e infissi, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.Oltre all'asseverazione di un tecnico abilitato è necessaria anche una copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica (art. 4).
La Direttiva 2002/91/CE non indica un procedimento unico per la certificazione, lasciando libertà di scelta ai paesi membri. Ciò, se da un lato permette di tenere conto delle peculiarità delle diverse aree nella predisposizione delle linee guida, dall'altro rende difficile trovare quell'uniformità che consentirebbe un confronto a livello comunitario (e forse anche nazionale) delle prestazioni degli edifici.A tale proposito, è ormai opinione comune il considerare una certificazione semplificata che suddivida in classi di efficienza energetica gli immobili (simile a quella utilizzata per gli elettrodomestici) e che utilizzi un descrittore espresso in kWh/m2 anno come rapporto tra il fabbisogno annuo di energia e la superficie utile dell'unità immobiliare (per superficie utile si intende quella netta calpestabile di un edificio come riportata nelle definizioni dell'allegato A del D. Lgs. 311/06).Può essere utile segnalare la partecipazione di alcuni paesi europei al progetto internazionale IMPACT (IMproving energy Performance Assessment and Certification schemes by Tests) il cui obiettivo è quello di collaudare dei sistemi di certificazione degli edifici per riuscire a determinare delle utili raccomandazioni nel campo della certificazione.
La pubblicazione delle linee guida nazionali è prevista per la prima metà del 2007 ed allora sarà possibile dare indicazioni più precise sulle modalità applicative della legge.
Esperienze italiane
Si citano di seguito alcune recenti esperienze italiane in tema di certificazione energetica degli edifici.Il primo caso riguarda l'iniziativa della provincia autonoma di Bolzano, che ha istituito un sistema di certificazione energetica di tipo volontario che prevede l'assegnazione del marchio "CASACLIMA". Esso rappresenta il primo sistema di certificazione istituito in Italia, antecedentemente al D.Lgs. 192/05, che tiene però conto della qualità dell'involucro edilizio e non considera il tipo di impianto termico.In seguito all'emanazione del D.Lgs. 192/05 la sola Regione Lombardia ha pubblicato delle Linee Guida regionali , avvalendosi dei poteri concessi dalla riforma del Titolo V della Costituzione Italiana. Ad essa si è accompagnata l'istituzione dell'ente di accreditamento denominato SACERT, Sistema per l'accreditamento degli organismi di certificazione degli edifici, che vuole fornire un punto di riferimento qualificato proponendo delle procedure di certificazione e delle metodologie di calcolo trasparenti e aperte ad ogni contributo da parte di enti ed istituzioni pubbliche e private. Anche se è una iniziativa su base volontaria, le proposte di SACERT cercano di essere un supporto per un efficace rinnovamento del mercato edilizio.
INTRODUZIONE DELL’ OBBLIGATORIETA' DELLA CERTIFICAZIONE - Quadro temporale
entro un anno (dall’entrata in vigore del DLgs192)
Nei casi di:
- edifici di nuova costruzione e impianti in essi contenuti
- nuova istallazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti
l’attestato è redatto al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore secondo i criteri e le metodologie previsti nei decreti attuativi da emanare. Per tutti gli altri casi:
dal 1 luglio 2007
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile per gli edifici con superficie utile > 1000 m2;
dal 1 luglio 2008
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità abitative per gli edifici con superficie utile anche < color="#3333ff">dal 1 luglio 2009
nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità immobiliari.
Inoltre:
dal 1 gennaio 2007 necessario l’attestato di certificazione energetica per accedere a incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura fiscali correlati in qualsiasi modo ad intervento sull’edificio, impianti o modalità d’esercizio
dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell’impianto termico o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell’attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della targa energetica
Fino all'emanazione dei decreti attuativi dei decreti 192-311 la CERTIFICAZIONE è sostituita da un ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.
Non è chiaro ma però probabile che la figura del certificatore sarà inquadrata come TERZA persona estranea alla progettazione termotecnica e dell'isolamento, sullo stile del collaudo statico delle strutture.
METODI DI CERTIFICAZIONE : Ci sono almeno 3 buone procedure di certificazione che allo stato attuale sono adottate da vari comuni italiano in forma VOLONTARIA. Allo stato attuale non è possibile sapere quale sarà il criterio guida nazionale che sarà adottato. La criticità della cosa consiste nel fatto che un edificio in classe B secondo una procedura potrebbe essere in classe C secondo un altra.
Altra criticità è data dalla CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA richiamata dai decreti che permetterebbe alle regioni di adottare metodi al loro discrezione. Ciò comporterebbe una indiscutibile difficoltà a confrontare due edifici in province con diverso metodo di classificazione privando l'utente dell'immediatezza della valutazione che dovrebbe essere un punto cardine per la certificazione energetica degli edifici (modello lampadine-elettrodomestici ecc. ecc.)
entro un anno (dall’entrata in vigore del DLgs192)
Nei casi di:
- edifici di nuova costruzione e impianti in essi contenuti
- nuova istallazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti
l’attestato è redatto al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore secondo i criteri e le metodologie previsti nei decreti attuativi da emanare. Per tutti gli altri casi:
dal 1 luglio 2007
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile per gli edifici con superficie utile > 1000 m2;
dal 1 luglio 2008
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità abitative per gli edifici con superficie utile anche < color="#3333ff">dal 1 luglio 2009
nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità immobiliari.
Inoltre:
dal 1 gennaio 2007 necessario l’attestato di certificazione energetica per accedere a incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura fiscali correlati in qualsiasi modo ad intervento sull’edificio, impianti o modalità d’esercizio
dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell’impianto termico o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell’attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della targa energetica
Fino all'emanazione dei decreti attuativi dei decreti 192-311 la CERTIFICAZIONE è sostituita da un ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.
Non è chiaro ma però probabile che la figura del certificatore sarà inquadrata come TERZA persona estranea alla progettazione termotecnica e dell'isolamento, sullo stile del collaudo statico delle strutture.
METODI DI CERTIFICAZIONE : Ci sono almeno 3 buone procedure di certificazione che allo stato attuale sono adottate da vari comuni italiano in forma VOLONTARIA. Allo stato attuale non è possibile sapere quale sarà il criterio guida nazionale che sarà adottato. La criticità della cosa consiste nel fatto che un edificio in classe B secondo una procedura potrebbe essere in classe C secondo un altra.
Altra criticità è data dalla CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA richiamata dai decreti che permetterebbe alle regioni di adottare metodi al loro discrezione. Ciò comporterebbe una indiscutibile difficoltà a confrontare due edifici in province con diverso metodo di classificazione privando l'utente dell'immediatezza della valutazione che dovrebbe essere un punto cardine per la certificazione energetica degli edifici (modello lampadine-elettrodomestici ecc. ecc.)
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