Certificazione energetica: ancora niente linee guida
Dal 1° luglio certificato obbligatorio per gli edifici di superficie superiore a 1000 mq immessi sul mercato.
Ancora nessuna novità circa l’emanazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dal Dlgs. 192/2005.Nelle scorse settimane si sono tenuti degli incontri tra i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e quelli delle Regioni per trovare un accordo e pervenire ad un documento il più possibile condiviso, che tenga anche conto delle esperienze già in corso in diverse Regioni. Ma ad oggi non c’è ancora alcun risultato concreto. Le Linee guida nazionali definiranno le prestazioni oggetto di certificazione, stabiliranno il sistema di classificazione, le metodologie di calcolo, il sistema di accreditamento e le procedure di rilascio del certificato.Ricordiamo che, ai sensi dell’art 6, comma 9 del Dlgs. 192/2005, le linee guida sarebbero dovute arrivare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 6 aprile 2006. Questa scadenza è stata prorogata a febbraio, successivamente a maggio e infine a luglio di quest’anno. Nel frattempo però il Dlgs. 192/2005 è stato modificato dal Dlgs. 311/2006 che ha definito alcune tempistiche e apportato significative modifiche. In primo luogo, in attesa delle Linee Guida, il nuovo decreto ha stabilito che l’attestato di certificazione energetica sia sostituito dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica prevista da apposito regolamento comunale, purchè antecedente all’8 ottobre 2005. L’attestato di qualificazione energetica deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.Inoltre, il Dlgs. 311/2006 stabilisce le date di entrata in vigore dell’obbligo di dotare di certificazione energetica gli edifici che vengano immessi sul mercato. La certificazione energetica è obbligatoria:a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
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