AAEG: modifica alla delibera 90/07 esercizio impianti fotovoltaici
L'Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas con la Delibera ARG/elt 161/08 del 17 novembre scorso ha apportato delle modifiche alla delibera n. 90/07 che stabilisce le regole per attuare il sistema di incentivi al fotovoltaico relativi al decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 sul conto energia, definendo le procedure per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e per l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico.
La deliberazione n. 90/07 è modificata e integrata aggiungendo:
- dopo il comma 5.4, i seguenti commi:
“5.5 Ai fini del presente provvedimento, l’impianto fotovoltaico può essere composto anche da sezioni di impianto a condizione che:
a) all’impianto corrisponda un solo soggetto responsabile;
b) ciascuna sezione dell’impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell’energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07;
c) il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore l’acquisizione per via telematica delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui alla precedente lettera b), qualora necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07;
d) a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto ministeriale;
e) la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile.
5.6 Per gli impianti fotovoltaici composti da sezioni di impianto di cui al precedente articolo 5, comma 5.5, il soggetto responsabile è tenuto a:
a) dichiarare, al momento della presentazione della richiesta di cui all’art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per la prima sezione di impianto entrata in esercizio, la potenza nominale complessiva dell’impianto, nonché il numero massimo di sezioni di cui si compone il medesimo;
b) presentare la richiesta di cui all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel rispetto del termine ivi definito, per ciascuna sezione di impianto entrata in esercizio in data successiva alla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto.
5.7 Nei casi di cui al comma 5.5, la data di entrata in esercizio di tutte le sezioni deve avvenire entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 13 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, la verifica e la comunicazione di ammissione alle tariffa incentivante di cui al comma 5.1 è riferita alla potenza nominale della prima sezione di impianto entrata in esercizio al momento della presentazione della richiesta di cui all’articolo 5, comma 4 del medesimo decreto.”; - dopo il comma 8.7, il seguente comma:
“8.8 Nei casi di cui al comma 5.5, l’incentivo è corrisposto, relativamente a ciascuna sezione, con le medesime modalità di cui al comma 8.1, lettera a). Al fine della determinazione del valore dell’incentivo si fa riferimento all’anno in cui ciascuna sezione entra in esercizio e alla potenza nominale complessiva dell’impianto dichiarata dal soggetto responsabile, intesa come somma delle potenze nominali di ogni singola sezione.”