Ristrutturazioni edilizie e detrazione del 36%
28/03/2007 - L’ultima Finanziaria (Legge 298/2006, comma 387) ha prorogato a tutto il 2007 l’agevolazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie.Ricordiamo che la detrazione dall’Irpef del 36% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta per la prima volta dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, ed è stata poi prorogata con successive disposizioni normative.Il comma 387 della Finanziaria si articola in due parti: la lettera a) fa riferimento alle detrazioni Irpef del 36%, e la lettera b) all’applicazione dell’Iva agevolata del 10%.Il comma 388, invece, ripete l’obbligo, già sancito dall’articolo 35, comma 19, del DL 223/2006 (decreto Bersani), di evidenziare in fattura, a partire dal 4 luglio scorso, il costo della manodopera.Aliquote e tetti massimiIl DL 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006 prevede che:- a decorrere dal 1º ottobre 2006 la quota di spesa detraibile è pari al 36% nei limiti di 48.000 euro per abitazione; - venga ripristinata, per le prestazioni fatturate dal 1° ottobre 2006, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria per il 2000); - analoga detrazione sia prevista per i soggetti che acquistano unità abitative comprese in fabbricati, sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio;- le agevolazioni spettino a condizione che il costo della relativa mano d’opera sia evidenziato in fattura. Quindi, nel corso del 2006 le agevolazioni sono state così articolate: - dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006: detrazioni Irpef del 41% e Iva ordinaria al 20%; - dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, ulteriormente prorogato dalla Finanziaria al 31 dicembre 2007: detrazioni Irpef del 36% e Iva agevolata al 10%.Di conseguenza, il contribuente che ha sostenuto costi di ristrutturazione nell’arco del 2006, potrà usufruire della detrazione del 41%, per i bonifici effettuati antecedentemente al 1° ottobre 2006, e di quella del 36%, per i pagamenti effettuati a partire da tale data.Occorre fare attenzione al fatto che dal 1° ottobre 2006 l’importo massimo di spesa ammessa all’agevolazione è stato ridotto a complessivi 48.000 euro per ogni immobile. Fino al 30 settembre 2006, la spesa massima ammessa al beneficio era sempre di 48.000 euro, ma riferita a ciascun contribuente ed, eventualmente, a ogni immobile. Ciò vuol dire, ad esempio, che due coniugi, nella prossima dichiarazione dei redditi, potranno usufruire di una detrazione su un importo di 48.000 euro ciascuno, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2006. Per i costi sostenuti a partire dal 1° ottobre 2006, ciò non sarà più possibile. Si ricorda, inoltre, che nel caso di prosecuzione dei lavori iniziati in anni precedenti, il limite di 48.000 euro deve essere riferito al costo complessivo della ristrutturazione. Pertanto, se nel 2005 sono state sostenute spese, ad esempio, per 15mila euro, nel corso del 2006 può essere utilizzata una capienza residua di soli 33mila euro.Manodopera in fatturaUn’altra novità è costituita dall’obbligo di indicare nella fattura (anche di acconto), a partire dal 4 luglio 2006, il costo della manodopera. Per costo della manodopera si intende il costo sia della manodopera impiegata direttamente sia di quella eventualmente impiegata da appaltatori o subappaltatori e da questi comunicato. La mancata osservanza di tale obbligo comporta la decadenza dai benefici.Spese ammissibiliLe agevolazioni si applicano a interventi di:- manutenzione ordinaria, solo se eseguita su parti comuni e non anche su singole unità abitative o loro pertinenze;- manutenzione straordinaria;- restauro e risanamento conservativo;- ristrutturazione edilizia.Inoltre, sono ammessi al beneficio altri interventi previsti da specifici provvedimenti e finalizzati ad esempio alla realizzazione di parcheggi su aree pubbliche, alla eliminazione di barriere architettoniche, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, alla adozione di misure antisismiche, all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.Iva agevolata del 10%La lettera b) del comma 387 della Finanziaria proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva agevolata del 10% (prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488). Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni relative agli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L’Iva agevolata transitoria del 10% non si applica: - alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del committente; - alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;- alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera; - alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori.Iva ordinaria del 10%Si applica agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.
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