Scambio sul posto e fotovoltaico - concetti fondamentali
Cosa si intende con il termine scambio sul posto
Con il termine scambio sul posto si intende il servizio erogato dall’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete.È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Per quali impianti si applica lo scambio sul posto
Lo scambio sul posto si applica per gli impianti di potenza fino a 20 kW alimentati dalle fonti rinnovabili e dai rifiuti ammessi a beneficiare del trattamento previsto per le fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride definite come le centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.
Quali sono i vantaggi dello scambio sul posto
Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di ri-prelevarla dalla rete quando gli serve. Lo scambio sul posto comporta pertanto il venir meno del costo di acquisto dell’energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall’impianto (sia la quota auto-consumata immediatamente sia la quota immessa in rete e ri-prelevata successivamente).Lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto, nell’ambito dello scambio, le immissioni di energia in rete non possono essere vendute.L’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato. Tale quantità di energia elettrica immessa in rete e mai consumata non può essere pagata poiché nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita.Pertanto lo scambio sul posto presenta vantaggi qualora, su base triennale, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario sarebbe consigliabile scegliere, anziché lo scambio sul posto, la vendita di energia elettrica (vedi manuale operativo - paragrafo 1, lettere a) o b))
Qual è il rapporto tra il soggetto che richiede lo scambio sul posto e il sistema elettrico
Il soggetto che richiede l’applicazione del servizio di scambio sul posto viene considerato, dal punto di vista del sistema elettrico, come un cliente finale, libero o vincolato, e non come un produttore. Pertanto tale soggetto non è tenuto alla stipula dei contratti necessari per poter immettere energia nella rete, né a pagare/ricevere i corrispettivi normalmente previsti per i produttori. Tale soggetto è invece tenuto alla stipula dei normali contratti previsti per i clienti finali e alla relativa regolazione economica. A decorrere dal 13 febbraio 2006 (data di entrata in vigore della delibera n. 28/06) il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto può essere sia un cliente libero che un cliente vincolato.
A chi ci si deve rivolgere per l’erogazione del servizio di scambio sul posto
Ai fini dell’erogazione del servizio di scambio sul posto, occorre rivolgersi all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto. Tale impresa propone, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, una bozza di contratto per lo scambio sul posto, indicando altresì le tempistiche previste per l’attivazione del servizio di scambio comprensive dell’eventuale adeguamento o realizzazione della connessione.
Chi è il Richiedente
Il Richiedente è il soggetto che richiede il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui è titolare o ne ha la disponibilità.
Chi è il Gestore contraente
Il Gestore contraente è l’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto del Richiedente: è la controparte contrattuale del Richiedente per la stipula del contratto per il servizio di scambio sul posto.
tratto da: http://www.autorita.energia.it/elettricita/chiarimenti/scambiosulposto.htm
A proposito di scambio sul posto, ecco dove reperire il manuale operativo predisposto dall'Autorità la cui ultima versione risale al 12 Aprile 2006:
http://www.autorita.energia.it/elettricita/chiarimenti/scambiosulposto_manuale.pdf
Con il termine scambio sul posto si intende il servizio erogato dall’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete.È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Per quali impianti si applica lo scambio sul posto
Lo scambio sul posto si applica per gli impianti di potenza fino a 20 kW alimentati dalle fonti rinnovabili e dai rifiuti ammessi a beneficiare del trattamento previsto per le fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride definite come le centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.
Quali sono i vantaggi dello scambio sul posto
Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di ri-prelevarla dalla rete quando gli serve. Lo scambio sul posto comporta pertanto il venir meno del costo di acquisto dell’energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall’impianto (sia la quota auto-consumata immediatamente sia la quota immessa in rete e ri-prelevata successivamente).Lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto, nell’ambito dello scambio, le immissioni di energia in rete non possono essere vendute.L’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato. Tale quantità di energia elettrica immessa in rete e mai consumata non può essere pagata poiché nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita.Pertanto lo scambio sul posto presenta vantaggi qualora, su base triennale, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario sarebbe consigliabile scegliere, anziché lo scambio sul posto, la vendita di energia elettrica (vedi manuale operativo - paragrafo 1, lettere a) o b))
Qual è il rapporto tra il soggetto che richiede lo scambio sul posto e il sistema elettrico
Il soggetto che richiede l’applicazione del servizio di scambio sul posto viene considerato, dal punto di vista del sistema elettrico, come un cliente finale, libero o vincolato, e non come un produttore. Pertanto tale soggetto non è tenuto alla stipula dei contratti necessari per poter immettere energia nella rete, né a pagare/ricevere i corrispettivi normalmente previsti per i produttori. Tale soggetto è invece tenuto alla stipula dei normali contratti previsti per i clienti finali e alla relativa regolazione economica. A decorrere dal 13 febbraio 2006 (data di entrata in vigore della delibera n. 28/06) il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto può essere sia un cliente libero che un cliente vincolato.
A chi ci si deve rivolgere per l’erogazione del servizio di scambio sul posto
Ai fini dell’erogazione del servizio di scambio sul posto, occorre rivolgersi all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto. Tale impresa propone, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, una bozza di contratto per lo scambio sul posto, indicando altresì le tempistiche previste per l’attivazione del servizio di scambio comprensive dell’eventuale adeguamento o realizzazione della connessione.
Chi è il Richiedente
Il Richiedente è il soggetto che richiede il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui è titolare o ne ha la disponibilità.
Chi è il Gestore contraente
Il Gestore contraente è l’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto del Richiedente: è la controparte contrattuale del Richiedente per la stipula del contratto per il servizio di scambio sul posto.
tratto da: http://www.autorita.energia.it/elettricita/chiarimenti/scambiosulposto.htm
A proposito di scambio sul posto, ecco dove reperire il manuale operativo predisposto dall'Autorità la cui ultima versione risale al 12 Aprile 2006:
http://www.autorita.energia.it/elettricita/chiarimenti/scambiosulposto_manuale.pdf
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