lunedì 28 maggio 2007
giovedì 17 maggio 2007
ENEA - Atlante Italiano Radiazione solare
La stima della radiazione solare che giunge al suolo è effettuata a partire dalle mappe che mostrano la copertura nuvolosa del cielo rilevata dai satelliti METEOSAT: in sintesi, essendo nota la quantità che in una data località giungerebbe al suolo in condizione di cielo sereno, quanto più grande è la copertura nuvolosa registrata, tanto più marcata è l’attenuazione di tale quantità (e l’entità di tale attenuazione è proprio l’oggetto della stima effettuata dall’algoritmo). In questo modo si può apprezzare l’energia che giunge giorno per giorno e quella giornaliera media mese per mese: il tutto alimenta un archivio in forma di mappe, che l’ENEA ha preparato a partire dal 1994 e di cui ha pubblicato le medie relative agli anni 1994-1999.
Il nuovo strumento, sviluppato nel quadro delle attività del Progetto Solare Termodinamico dell’ENEA, permette in più di calcolare la radiazione giornaliera (media mensile) per una superficie che non è esattamente quella orizzontale, ma è orientata in modo arbitrario rispetto al suolo e alla direzione Sud: si pensi alle superfici vetrate (verticali) degli edifici o ai pannelli solari dei tetti delle nostre case per la produzione di acqua calda. Il calcolo è realizzato secondo la procedura prevista dalle norme UNI e — tra l’altro — consente di valutare l’effetto dovuto alla presenza di un ostacolo che a determinate ore del giorno si può frapporre schermando i raggi provenienti direttamente dal sole (orografia particolare del terreno: ad esempio colline, presenza di manufatti come altri edifici vicini, ecc.).
Lo strumento, gratuito e accessibile a tutti, oltre che con nuove procedure di calcolo inerenti sempre alla radiazione solare e di utilità per i tecnici del settore, verrà presto arricchito da:
- archivi di dati di radiazione (relativi sia alle misure a terra, comprese quelle effettuate dall’ENEA stesso in diverse località italiane a partire dal 2003, sia alle mappe ricavate dall’ENEA per l’intero territorio italiano, dalle quali sarà possibile estrarre e "scaricare" dati "puntuali" secondo le indicazioni dell’utente che si collega al sito);
- una procedura di previsione, in base alla quale, a partire dalle previsioni meteorologiche, stimare la quantità di radiazione che giungerà al suolo;
- documentazione (glossario delle grandezze citate nel sito, pubblicazioni ENEA, link a siti riguardanti la radiazione solare ecc.).
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 07:53:00 0 commenti
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Applicativo GIS estimazione fotovoltaica
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 07:50:00 0 commenti
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mercoledì 16 maggio 2007
Nuova norma ENEL Enel DK 5940 ed. 2.2
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martedì 15 maggio 2007
ENEL e Tariffe Biorarie
http://www.ecoage.com/risparmiare-con-le-tariffe-differenziate-energia.htm
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 07:55:00 0 commenti
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lunedì 14 maggio 2007
Guida e Procedura online per accedere al "Conto energia"
Il Gse - soggetto gestore del "Conto energia"- ha comunicato il 3 maggio scorso l'operatività del portale informativo del programma (indirizzo web: https://fotovoltaico.gsel.it/) tramite il quale gli interessati potranno interagire con lo stesso Gse per richiedere le tariffe incentivanti ed i premi abbinati all'uso efficiente dell'energia previsti dal programma ministeriale di incentivazione degli impianti fotovoltaici, recentemente ridisegnato dal Dm 19 febbraio 2007 e dalla delibera Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 90/2007.
Il Gse ha istituito anche un sistema geografico informativo che permette a tutti gli utenti internet di verificare, in tempo reale, la mappa degli impianti - a livello comunale, provinciale e regionale - ammessi all'incentivazione.
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 07:17:00 0 commenti
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sabato 12 maggio 2007
Qualificazione e Certificazione Energetica Edifici
- informazioni generali (comune, tipologia di opere, ubicazione, numero di concessione edilizia, classificazione dell’edificio, numero di unità abitative, committente, progettista/i e direttore/i degli impianti termici e dell’isolamento termico);
- fattori tipologici dell’edificio o del complesso di edifici (piante, prospetti, sezioni, elaborati grafici);
- parametri climatici della località (gradi giorno, temperatura minima dell’aria);
dati tecnici e costruttivi dell’edificio o del complesso di edifici (volume, superficie esterna, rapporto Superficie su Volume, superficie utile, temperatura interna, umidità interna); - dati relativi agli impianti (descrizione, specifiche dei generatori e dei sistemi di regolazione, dispositivi per la contabilizzazione del calore delle singole u.i., terminali di erogazione dell’energia,…);
- principali risultati dei calcoli (involucro edilizio e ricambi d’aria, rendimenti medi stagionali di progetto, indici di prestazione energetica, impianti solari termici, impianti fotovoltaici);
- elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme fissate dalla normativa vigente;
- valutazioni specifiche per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;
documentazione allegata (piante, prospetti, sezioni, elaborati grafici, schemi funzionali, tabelle,…); - dichiarazione di rispondenza (in cui il direttore dei lavori dichiara sotto la propria responsabilità la conformità alle prescrizioni di carattere normativo vigenti)
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 16:02:00 0 commenti
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venerdì 4 maggio 2007
Nuovo aggiornamento della Guida alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
Ance03/05/2007 n.8
L`art.1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto la proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2007, dell`agevolazione IRPEF per gli interventi di recupero degli immobili residenziali, confermando la percentuale di detrazione al 36% (in vigore dal 1° ottobre 2006, mentre sino al 30 settembre 2006 la percentuale di detrazione era pari al 41%).
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, anche per il 2007, e` pari a 48.000 euro, da riferirsi ad ogni unita` immobiliare, cosicche`, in presenza di piu` soggetti comproprietari che sostengono le spese per gli interventi di recupero, tale limite deve essere ripartito tra gli stessi, in proporzione delle spese da ciascuno effettuate.
In sostanza, e` stato confermato quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n.248), che dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, aveva ripristinato la percentuale di detrazione in misura pari al 36%, nei limiti di spesa di 48.000 euro per abitazione.
In secondo luogo, l`art.l, comma 388, della legge 296/2006 ha confermato, per gli interventi di recupero edilizio effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, l`ulteriore obbligo, a pena di decadenza dal beneficio, dell`indicazione in fattura del costo della manodopera, gia` previsto dal 4 luglio 2006 in base all`art. 35, comma 19, del D.L. 223/2006. Inoltre, tale condizione e` stata estesa anche in relazione all`applicazione dell`aliquota IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni, benefici confermati per le fatture emesse sino al 31 dicembre 2007.
In sostanza, queste le novita` delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie nel 2007:
¨ proroga sino al 31 dicembre 2007 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero delle abitazioni, spettante nella misura del 36% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2007 sino all`importo massimo di 48.000 euro per unita` immobiliare - art.1, comma 387, lett. a, legge 296/2006;
¨ conferma sino al 31 dicembre 2007 dell`applicazione dell`aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni, fatturati dal 1° gennaio 2007 - art.1, comma 387, lett. b, legge 296/2006;
¨ conferma sino al 31 dicembre 2007 dell`obbligo, a pena di decadenza, di indicazione in fattura del costo della manodopera ai fini dell`applicazione della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero delle abitazioni effettuati dal 1° gennaio 2007 - art.1, comma 388, legge 296/2006;
¨ estensione sino al 31 dicembre 2007 dell`obbligo, a pena di decadenza, di indicazione in fattura del costo della manodopera per l`applicazione dell`aliquota IVA al 10% per le prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2007 - art.1, comma 387, lett. b, legge 296/2006.
Non sono state invece prorogate le agevolazioni fiscali previste per l`acquisto di unita` residenziali poste all`interno di edifici interamente ristrutturati da imprese. Pertanto, tali benefici si applicano solo con riferimento ai rogiti stipulati entro il prossimo 30 giugno 2007, a condizione che i lavori siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006.
L`ANCE ha in merito intrapreso le piu` opportune iniziative, nelle competenti sedi governative e parlamentari, per richiamare l`attenzione sulla necessita` di prorogare i benefici per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese che, tra l`altro, consentono interventi piu` incisivi idonei a conseguire la sicurezza statica degli edifici.
A seguito di queste modifiche normative ed alla luce dei piu` recenti chiarimenti forniti dall`Agenzia delle Entrate sull`agevolazione, gli uffici dell`ANCE hanno provveduto ad aggiornare la «Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie», che riepiloga le modalita` applicative del beneficio, sia con riferimento alle fattispecie agevolate, che agli adempimenti necessari per l`accesso alla detrazione.
Nella Guida e`, inoltre, presente uno specifico paragrafo dedicato alle aliquote IVA applicabili, dal 1° gennaio 2007, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, alla luce del ritorno dell`aliquota IVA del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
qui è possibile scaricare la guida: http://www.ance.it/ance/jsp/zip.jsp?sItemId=2779255
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 08:50:00 0 commenti
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Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico
- manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;– restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, alla realizzazione di parcheggi pertinenziali);– interventi di bonifica dall’amianto.Approfondisci
- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie;
- interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi;
- interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda;
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 3), comprensive della redazione dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica.
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 07:55:00 0 commenti
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mercoledì 2 maggio 2007
D.I.A. e impianti fotovoltaici
Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
Il processo di semplificazione è cominciato con la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che all'art. 2, comma 60 che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativa alle "procedure per il rilascio della concessione edilizia".
Tale disposizione introduce una semplificazione delle procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, per mezzo dell’istituto della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) che consente all’impresa di agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante l’emissione di un provvedimento.
Queste opere sono;
- Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (zone per insediamenti storici) di cui all’Art. 2 del D.M. LL.PP. 2.4.68, n. 1444 non modifichino le destinazioni d’uso;
-Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
In tutti questi casi la presentazione della Dia va fatta almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Se nel termine di 20 giorni dal deposito dell’istanza viene riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’Autorità Giudiziaria ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Legge n. 662/96, art. 2 c. 60), se invece l'amministrazione lascia trascorrere questo termine senza alcuna comunicazione l'autorizzazione si intende accordata e la D.I.A. ha validità di anni 3.
L’interessato ha l’obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori allegando alla comunicazione il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell’opera al progetto.
In seguito a questa legge, la regione Toscana con la Legge regionale del 14 ottobre 1999 n. 52 e la regione Lombardia con la Legge regionale 19 novembre 1999 n. 22 e di recente anche la regione Campania con la Legge regionale 29 novembre 2001 n. 19 hanno esteso la DIA, così come prevista dalla 662/96, praticamente a tutti gli interventi edilizi comprese le ricostruzioni e le ristrutturazioni.
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 07:50:00 0 commenti
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martedì 1 maggio 2007
Detrazione 55% per riqualificazione energetica: al via la comunicazione online
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 08:49:00 0 commenti
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Finanziamenti agevolati per l’energia rinnovabile
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 08:44:00 0 commenti
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