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Custu est unu blog pitichedhedhu pro faedhàre intra nois de su chi nos piaghet de prusu, este a narrere su mundu de s'Energhia.
M'ana iscusare sos puritanos de sa limba sarda si su ch'iscrio no este su menzus, ma este unu modu commente un'atteru pro comintzare.
Duncas benebénnius cumpanzos de viazu!
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giovedì 28 giugno 2007

ENEA presenta DOCET

Enea ha presentato ieri a Roma DOCET, un Software di Diagnosi e Certificazione Energetica degli Edifici Residenziali Esistenti.


DOCET è uno strumento di simulazione a bilanci mensili per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti e per gli appartamenti, basato sulle metodologie sviluppate in ambito CEN in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE.
L’attività di sviluppo dello strumento, oltre che all’implementazione delle suddette metodologie CEN, si è focalizzata sulla ricerca di approcci semplificati per facilitare l’inserimento dei dati da parte di utenti anche senza specifiche competenze, definendo un’interfaccia che consente di qualificare dal punto di vista energetico edifici esistenti, in modo semplice, ripetibile e sufficientemente corretto.

Per scaricare il software è necessario registrarsi. Ulteriori informazioni sono reperibili qui: http://www.docet.itc.cnr.it/

Beppe Grillo, CIP6 e le "Fonti Assimilate"

Beppe Grillo nella sua audizione al parlamento europeo tra le altre cose ha anche svelato chi - secondo lui - si cela dietro al famoso colpo di mano che nel 1992 tramutò la delibera CIP6 in un'enorme frode ai danni delle VERE Fonti di Energia Rinnovabile. Segui il Video

venerdì 22 giugno 2007

Modulo ENEL - Conto Energia - Scambio sul posto


Per la connessione di un impianto Fotovoltaico secondo la modalità di scambio sul posto, l'ENEL ha messo a disposizione un modulo di richiesta connessione e concessione della modalità di scambio sul posto, scaricabile dal seguente indirizzo:
La domanda va spedita al seguente indirizzo:
Enel Distribuzione S.p.A.
CASELLA POSTALE 1100
“FONTI RINNOVABILI”
85100 POTENZA

Al momento della presentazione della domanda di connessione dell’impianto di produzione, il richiedente è tenuto a versare un corrispettivo fisso, fissato dall’AEEG, attualmente pari a euro 23,27 oltre IVA 20%, per impianti da fonti rinnovabili o pari a euro 46,53 oltre IVA 20%, per gli altri impianti (artt. 7.2 e 9.1 a) Delibera AEEG n. 89/07).
Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato mediante versamento su CONTO CORRENTE POSTALE, utilizzando il numero e l’intestazione corrispondenti alla Regione in cui è situato l’impianto, riportati nella tabella scaricabile da qui.
Nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello:
  • NOMINATIVO E CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA CONNESSIONE
  • ”Richiesta di connessione e scambio per impianto di generazione sito in .....(indirizzo completo)”
  • Eventuale NUMERO CLIENTE se è già esistente la fornitura di energia elettrica
Per la Sardegna, il Conto corrente Postale è il N° 130096 intestato a:

ENEL DISTRIBUZIONE SpA
Direzione Sardegna
Pza Deffenu 1 - 09125 Cagliari
Ulteriori informazioni sullo scambio sul posto possono essere reperite dal sito ENEL:

mercoledì 20 giugno 2007

Dal 2008 gli incentivi per il solare termodinamico

È già pronta la bozza di decreto interministeriale per istituire un conto energia per il solare termodinamico, analogo a quello del fotovoltaico. Lo ha annunciato il Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio a margine del convegno “Il ritorno di Archimede. Il solare a concentrazione per un futuro rinnovabile”, tenutosi a Roma lunedì scorso.
Il decreto, messo a punto in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, punta ad introdurre in Italia uno strumento legislativo sul modello di quello spagnolo, che preveda un incentivo pari a 20-25 centesimi a Kw per 25 anni, che si riduca progressivamente nel corso del ciclo di vita dell’impianto, stimato in 30-35 anni.
Il Ministro Pecoraro Scanio conta di avviare il meccanismo di incentivazione a partire dal 2008; sarebbero inoltre allo studio specifici aiuti per le imprese che decidono di investire in Africa. “Ma gli incentivi potranno partire solo dopo che saranno individuati gli impianti – ha fatto sapere il Ministro – e finora hanno mostrato interesse soltanto la Calabria, che ha già inviato la lettera di intenti, il Molise, la Puglia, la Sardegna la Basilicata e la Sicilia.
Il Ministro guarda alla Spagna anche quando cita il megaimpianto fotovoltaico realizzato a Siviglia: “colossi come l’Enel dovrebbero progettare qualcosa di simile” Ricordiamo che in Italia un impianto sperimentale che utilizza il solare termodinamico è in costruzione presso la centrale Enel di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. Realizzato da Enel ed Enea, integrerà un ciclo combinato a gas con un impianto solare termodinamico. Si tratta del Progetto Archimede, frutto del lavoro del premio Nobel Carlo Rubbia. L’entrata in esercizio è prevista per il 2009.
La tecnologia messa a punto dall’ENEA potrebbe quindi consentire alla fonte solare di diventare la fonte energetica primaria, in sostituzione delle biomasse, in quei Paesi in via di sviluppo in cui il livello di radiazione solare è considerevole.
Come funziona
Nell'impianto ENEA gli specchi parabolici lineari concentrano la luce diretta del sole su un tubo ricevitore (dentro il quale scorre il fluido termovettore), che assorbe l'energia raggiante e la converte in calore ad alta temperatura. Il fluido riscaldato (a 550 °C) viene convogliato in un serbatoio “caldo”, dove va a costituire l’accumulo di calore ad alta temperatura. Dal serbatoio “caldo”, il fluido è inviato ad uno scambiatore dove cede una parte di calore con il quale viene generato vapore che alimenta un sistema convenzionale di produzione di energia elettrica. Il fluido conclude la sua corsa nel serbatoio “freddo”, a 290°C, da dove viene prelevato e re-immesso nel ciclo.Per la produzione di energia da immettere in rete vengono utilizzati:- sistemi a collettori parabolici lineari - sistemi a torre mentre per la produzione destinata a piccole comunità isolate sono utilizzati i sistemi a concentrazione puntiforme (specchi parabolici). Il sistema progettato dall’ENEA combina le due tecnologie dei sistemi a collettori parabolici lineari e dei sistemi a torre e prevede una serie di profonde innovazioni che permettono di superare i punti critici di entrambe.
Vantaggi
Negli impianti solari di tecnologia ENEA non sono impiegati materiali tossici, infiammabili o pericolosi. In particolare, il liquido termovettore usato è un comune fertilizzante, ed eventuali fuoriuscite accidentali non hanno alcun impatto ambientale. Gli impianti solari non costituiscono una sorgente di rischio o di altri fastidi (ad es. rumore) per le popolazioni residenti nelle loro vicinanze. Una volta smantellato l'impianto, il terreno è riutilizzabile senza limitazioni.Il sistema è modulare e può essere utilizzato sia in impianti di taglia elevata (centinaia di MWe), connessi con la rete elettrica, sia in impianti più piccoli (di pochi MWe) per comunità isolate. L’introduzione di un sistema di accumulo consente di immagazzinare l'energia termica e di produrre energia elettrica quando serve e con continuità anche in assenza di radiazione solare diretta. Un impianto può essere realizzato in circa tre anni e la sua vita attesa è di 25-30 anni, sicuramente estendibile apportando successive modifiche e miglioramenti.

mercoledì 13 giugno 2007

Finanziaria 2007 Sardegna: Incentivi Industria per le Rinnovabili

Dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n.2 (legge finanziaria 2007):
Art. 24
Interventi a favore del sistema industriale
1. Al fine di favorire la diffusione delle energie rinnovabili è autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di incentivi a favore di soggetti privati ed imprese per l’installazione di impianti fotovoltaici, integrati nelle strutture edilizie, con una potenza massima di 20 kW; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di industria ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale n. 1 del 1977 (UPB S04.01.003 - cap. SC04.0026).
2. Le somme sussistenti nel conto dei residui del capitolo SC06.1249 (UPB S06.04.019) possono essere utilizzate per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 2001, n. 2 (Anticipazione delle risorse per l’attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000-2006 a sostegno dell’associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese), concernente la concessione di contributi in conto interessi a favore di PMI su operazioni finanziarie garantite da Consorzi fidi.
3. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2005, relative alla gestione liquidatoria di Marfili Spa e delle finanziarie regionali SIGMA Invest Spa e sue collegate e INTEX Spa, è autorizzata, nell’anno 2007, l’ulteriore spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.03.024 - cap. SC06.0693). .....

Certificazione energetica: ancora niente linee guida

Dal 1° luglio certificato obbligatorio per gli edifici di superficie superiore a 1000 mq immessi sul mercato.
Ancora nessuna novità circa l’emanazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dal Dlgs. 192/2005.Nelle scorse settimane si sono tenuti degli incontri tra i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e quelli delle Regioni per trovare un accordo e pervenire ad un documento il più possibile condiviso, che tenga anche conto delle esperienze già in corso in diverse Regioni. Ma ad oggi non c’è ancora alcun risultato concreto. Le Linee guida nazionali definiranno le prestazioni oggetto di certificazione, stabiliranno il sistema di classificazione, le metodologie di calcolo, il sistema di accreditamento e le procedure di rilascio del certificato.Ricordiamo che, ai sensi dell’art 6, comma 9 del Dlgs. 192/2005, le linee guida sarebbero dovute arrivare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro il 6 aprile 2006. Questa scadenza è stata prorogata a febbraio, successivamente a maggio e infine a luglio di quest’anno. Nel frattempo però il Dlgs. 192/2005 è stato modificato dal Dlgs. 311/2006 che ha definito alcune tempistiche e apportato significative modifiche. In primo luogo, in attesa delle Linee Guida, il nuovo decreto ha stabilito che l’attestato di certificazione energetica sia sostituito dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica prevista da apposito regolamento comunale, purchè antecedente all’8 ottobre 2005. L’attestato di qualificazione energetica deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.Inoltre, il Dlgs. 311/2006 stabilisce le date di entrata in vigore dell’obbligo di dotare di certificazione energetica gli edifici che vengano immessi sul mercato. La certificazione energetica è obbligatoria:a) a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;b) a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;c) a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

martedì 5 giugno 2007

Bandi Impianti Fotovoltaici - Ministero Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente ha emanato tre bandi per l’energia solare delle strutture pubbliche. Risorse pari a 17,6 milioni di euro per il fotovoltaico di pregio, il fotovoltaico nelle scuole, il solare termico per gli enti pubblici.

Il Ministero dell’Ambiente ha emanato 3 bandi all’interno di un pacchetto di misure denominato “Programma Nazionale per l’energia solare” che impiega risorse (oltre 17.600.000 di euro) in gran parte recuperate da fondi non spesi da precedenti bandi nazionali sulle rinnovabili. I bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2007. Vediamoli uno per volta.Il primo è il bando “Fotovoltaico nell’architettura” ed è rivolto a Comuni capoluogo di provincia, a Comuni in cui vi sono territori facenti parti di aree naturali protette di valenza nazionale o regionale, a Province, a Università statali e ad Enti Pubblici di ricerca. I fondi stanziati sono 2.628.559 euro.L’incentivo è al 50% in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici di taglia compresa tra 1 e 50 kWp, “completamente integrati in complessi edilizi secondo criteri di replicabilità che risultino funzionali alle tipologie edilizie proprie del territorio e delle zone in cui verrà realizzato l’impianto stesso”.Visto l’alto valore degli impianti, il limite massimo stabilito per il costo ammissibile incentivabile è di 8.500 € per kWp installato.Le domande di incentivazione potranno essere presentate dal 2 luglio 2007; l’ultimo giorno utile è il 31 dicembre 2007.Il secondo bando è denominato “Il sole a scuola” ed è rivolto ai Comuni e alle Province che siano proprietari di edifici ospitanti scuole medie inferiori o superiori. Qui i fondi a disposizione sono 4.700.000 euro e il contributo in conto capitale è per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici e, simultaneamente, per l’avvio di un’attività didattica volta alla realizzazione di analisi energetiche e di interventi di razionalizzazione e risparmio energetico nei suddetti edifici, con il coinvolgimento degli studenti.Gli interventi incentivati nel bando sono finanziabili nella misura del 100% dei costi ammissibili. Il limite massimo per ciascun edificio scolastico è pari a 10.000 euro, di cui fino a 1.000 euro utilizzabili per sostenere l’attività didattica. Ricordiamo che per le scuole pubbliche l'incentivo di qualsiasi entità è cumulabile con la tariffa incentivante del conto energia.Anche qui il primo giorno utile per presentare le domande è il prossimo 2 luglio. Il bando sarà aperto fino ad esaurimento fondi.Il terzo bando riguarda il solare termico per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici (comprese le società collegate o controllate dai suddetti Enti).Il bando, denominato “Il sole negli Enti Pubblici”, ha riservato un fondo di 10.334.422 euro, in gran parte proveniente dai residui del vecchio bando “Solare termico per Enti pubblici ed Aziende Gas”, che viene così contestualmente chiuso. I contributi in conto capitale sono nella misura del 50% (nel precedente bando erano del 30%), salvo i casi in cui la quota dell’investimento a carico del soggetto proponente sia coperta attraverso il finanziamento tramite terzi operato da una ESCO (Energy Service COmpany); in questo caso il contributo è del 65% dei costi ammissibili. Le domande possono essere già presentate.
I testi integrali dei bandi, con i relativi allegati, saranno a breve disponibili sul sito del Ministero dell’Ambiente: www.minambiente.itPer ulteriori chiarimenti: Direzione per la Salvaguardia Ambientale, Divisione Energie Rinnovabili:Bando “Fotovoltaico nell’architettura” fotovoltaicodipregio@minambiente.itBando “Il sole a scuola” ilsoleascuola@minambiente.itBando “Il sole negli Enti Pubblici” ilsoleneglientipubblici@minambiente.it

Sardegna: Legge Finanziaria e Parchi eolici

E' stata pubblicata la Legge regionale 29 maggio 2007, n.2 (legge finanziaria 2007) che nell'articolo 18 fa riferimento agli impianti eolici:
Art. 18
Energia rinnovabile - eolico
1.In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all’articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. È altresì consentito l’ampliamento, nei limiti quantitativi stabiliti dal Piano energetico ambientale regionale e con le modalità di cui al comma 2 o comma 3 degli impianti già realizzati.
2. Al fine di garantire sviluppo e consolidamento al tessuto industriale regionale ad elevato consumo energetico, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione, è costituita, entro i massimali di potenza da fonti rinnovabili installabili nel territorio regionale stabiliti con il Piano energetico e ambientale regionale, una riserva strategica a favore di tali azioni.
A tal fine la Regione:
a) può stipulare con primari operatori, in possesso di qualificata esperienza nel settore dell’energia rinnovabile eolica e di una significativa capacità produttiva, un protocollo di intesa che destini alle aziende energivore quantitativi di energia elettrica sostanzialmente equivalenti alle quantità prodotte dagli operatori attraverso impianti eolici in esercizio o da realizzarsi nella Regione Sardegna, in tal modo anche promuovendo, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, un maggior utilizzo sostenibile della energia rinnovabile-eolica, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, attuativo della direttiva 2001/77/CE (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);
b) può assegnare quote di energia da prodursi con impianti eolici a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico al fine di favorire la riduzione dei relativi costi.
3. A seguito delle azioni di cui al comma 2 l’assegnazione delle restanti quote di energia da prodursi con impianti eolici, fino ai massimali stabiliti nel Piano energetico ambientale regionale, è effettuata attraverso bandi pubblici che consentono di conseguire importanti ricadute economiche e sociali sui territori interessati.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, deve considerarsi modifica irreversibile dei luoghi la realizzazione dei seguenti interventi previsti nel progetto approvato: a) completa realizzazione dell’infrastrutturazione primaria; b) realizzazione di tutti i basamenti di fondazione ed elevazione di almeno il 20 per cento delle torri eoliche.

sabato 2 giugno 2007

Detrazione 55%: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

01/06/2007 - Ultim'ora. È finalmente arrivata la Circolare 36/E del 31 maggio 2007 con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dai commi 344-345-346 e 347 della Finanziaria 2007.L’agevolazione – si legge nella Circolare – consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti. La legge Finanziaria fa riferimento alle modalità previste per le ristrutturazioni edilizie (il comma 348 richiama l’art. 1 della legge 449/1997 e il relativo decreto di attuazione 41 del 18 febbraio 1998). Sono diverse invece l’entità dell’importo detraibile e le procedure, specificamente previste in ragione della rilevanza assunta nell’attuale contesto, nazionale e sopranazionale, dalla questione energetico-ambientale.Il quadro normativo di riferimento è completato dal DM 19 febbraio 2007 che richiama le normative tecniche e fiscali rilevanti ai fini dell’agevolazione. In particolare, il DM fa riferimento al Dlgs 192/2005 integrato con il Dlgs 311/2006 e, e, relativamente agli adempimenti, al decreto n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo della legge 449 del 1997 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. Tuttavia – spiega l’Agenzia – alcuni degli adempimenti previsti da quest’ultimo provvedimento (invio della comunicazione preventiva al centro Operativo di Pescara) non sono stati richiamati in quanto non ritenuti necessari per la attuazione della specifica finalità cui l’agevolazione è diretta.Soggetti ammessi alla detrazioneLa detrazione del 55%, finalizzata ad incentivare l’adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standard di risparmio energetico, è rivolta a tutti soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. La Circolare elenca i soggetti ammessi e specifica alcuni requisiti per fruire della detrazione.Edifici interessatiL’agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Questo perché gli edifici devono essere esistenti, come espressamente previsto dalla Finanziaria. Il DM attuativo sottolinea infatti che lo scopo della norma è quello di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall’agevolazione gli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile. L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, è coerente con la normativa comunitaria che assoggetta tutti i nuovi edifici a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. Interventi agevolatiGli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria e definiti dal DM 19 febbraio 2007, che riporta in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica dell’intervento. Il comma 349 dispone che “Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. La Circolare illustra poi i commi della Finanziaria fornendo, per ciascuno di essi, un’ampia descrizione dell’intervento, supportata da esempi pratici, e la loro relazione con le altre fattispecie detraibili.Il DM 19 febbraio 2007 – ricorda l’Agenzia - non menziona gli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), pure richiamati dalla Finanziaria, a causa dell’errore redazionale contenuto nella Tabella 3 allegata alla Finanziaria stessa. Questo errore sta per essere corretto (leggi tutto). Al momento - si legge nella Circolare - i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentono di usufruire della detrazione, ma ci si può avvalere del comma 344, relativo alla qualificazione energetica globale, qualora l’intervento sulle strutture orizzontali consegua gli indici di risparmio energetico ivi indicati.Viene poi illustrata la detrazione per l’installazione di pannelli solari e di impianti di climatizzazione invernale.Adempimenti da osservare per fruire della detrazioneLa procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta all’art. 4 del DM 19/02/2007 e ricalca quanto previsto dal DM n. 41 del 18 febbraio 1998 in relazione alle ristrutturazioni. Sono però ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale ed è posto l’accento sull’attestato di qualificazione/certificazione energetica. Scompare l’obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. Non è prevista alcuna formalità nei confronti dell’amministrazione finanziaria né l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL. Secondo l’Agenzia, infine, la condizione dell’indicazione in fattura del costo della manodopera vale anche per gli interventi di risparmio energetico. E' richiesta invece la comunicazione all'ENEA.Spese che danno diritto all'agevolazioneLe spese detraibili sono indicate nell’articolo 3 del DM. In particolare – nota l’Agenzia - sono comprese quelle relative alle prestazioni professionali, sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica. Sono inoltre comprese quelle per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento.Caratteristiche della detrazioneL’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda, sia sull’IRPEF che sull’IRES, in misura pari al 55% delle spese sostenute nel 2007. La detrazione deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d’imposta successivi. Gli importi massimi di detrazione di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro sono stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili.Trasferimento degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventiNel caso (non citato dal DM 19 febbraio 2007) di variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, vale la normativa relativa alle detrazione per le ristrutturazione edilizie, che prevede il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare.Cumulabilità con altre agevolazioniL'art. 10 del DM dispone che la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico. Ciò non vale però per le aliquote IVA ridotte. L’agevolazione in esame – spiega l’Agenzia -, per i contenuti degli interventi considerati, si sovrappone in molti casi alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie ai sensi della legge n. 449 del 1997; ne rappresenta, in sostanza, una specificazione in quanto è concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la muratura dell'edificio, gli impianti di riscaldamento e la produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell'immobile. Di conseguenza ci si potrà avvalere, per le medesime spese, dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti previsti per ciascuna di esse. Aliquota IVA applicabilePer le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito all’aliquota IVA applicabile. Si applica quindi l’Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, tenendo conto di come l’intervento sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc). In particolare, anche per il 2007, le prestazioni di servizi connesse agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all'aliquota IVA del 10%, ai sensi del comma 387, lett. b), della Finanziaria 2007.

lunedì 28 maggio 2007

SOLARGE - impianti solari termici di grandi dimensioni

Solarge è un progetto europeo che mira a diffondere la tecnolgia degli impianti solari termici di grandi dimensioni su condomini, alberghi ed edifici pubblici.

Nel sito sono disponibili descrizioni tecniche dettagliate dei vari impianti.


giovedì 17 maggio 2007

ENEA - Atlante Italiano Radiazione solare

l’ENEA ha approntato un nuovo strumento per il calcolo della radiazione solare giornaliera per qualunque località italiana, disponibile on line sul sito dell’Atlante italiano della radiazione solare all’indirizzo http://www.solaritaly.enea.it/.
La stima della radiazione solare che giunge al suolo è effettuata a partire dalle mappe che mostrano la copertura nuvolosa del cielo rilevata dai satelliti METEOSAT: in sintesi, essendo nota la quantità che in una data località giungerebbe al suolo in condizione di cielo sereno, quanto più grande è la copertura nuvolosa registrata, tanto più marcata è l’attenuazione di tale quantità (e l’entità di tale attenuazione è proprio l’oggetto della stima effettuata dall’algoritmo). In questo modo si può apprezzare l’energia che giunge giorno per giorno e quella giornaliera media mese per mese: il tutto alimenta un archivio in forma di mappe, che l’ENEA ha preparato a partire dal 1994 e di cui ha pubblicato le medie relative agli anni 1994-1999.
Il nuovo strumento, sviluppato nel quadro delle attività del Progetto Solare Termodinamico dell’ENEA, permette in più di calcolare la radiazione giornaliera (media mensile) per una superficie che non è esattamente quella orizzontale, ma è orientata in modo arbitrario rispetto al suolo e alla direzione Sud: si pensi alle superfici vetrate (verticali) degli edifici o ai pannelli solari dei tetti delle nostre case per la produzione di acqua calda. Il calcolo è realizzato secondo la procedura prevista dalle norme UNI e — tra l’altro — consente di valutare l’effetto dovuto alla presenza di un ostacolo che a determinate ore del giorno si può frapporre schermando i raggi provenienti direttamente dal sole (orografia particolare del terreno: ad esempio colline, presenza di manufatti come altri edifici vicini, ecc.).
Lo strumento, gratuito e accessibile a tutti, oltre che con nuove procedure di calcolo inerenti sempre alla radiazione solare e di utilità per i tecnici del settore, verrà presto arricchito da:
  • archivi di dati di radiazione (relativi sia alle misure a terra, comprese quelle effettuate dall’ENEA stesso in diverse località italiane a partire dal 2003, sia alle mappe ricavate dall’ENEA per l’intero territorio italiano, dalle quali sarà possibile estrarre e "scaricare" dati "puntuali" secondo le indicazioni dell’utente che si collega al sito);
  • una procedura di previsione, in base alla quale, a partire dalle previsioni meteorologiche, stimare la quantità di radiazione che giungerà al suolo;
  • documentazione (glossario delle grandezze citate nel sito, pubblicazioni ENEA, link a siti riguardanti la radiazione solare ecc.).
http://www.solaritaly.enea.it

Applicativo GIS estimazione fotovoltaica

http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/pvest.php?lang=it&map=europe&app=gridconnected

mercoledì 16 maggio 2007

Nuova norma ENEL Enel DK 5940 ed. 2.2

Il 1 giugno 2007 entra in vigore la certificazione Enel DK 5940 ed. 2.2.

A fine mese scadrà la certificazione DK 5950 ed. 1.1 e a partire da giugno entrerà in vigore la nuova normativa DK 5940 ed 2.2.


martedì 15 maggio 2007

ENEL e Tariffe Biorarie

Da circa un anno l'Enel ha lanciato le nuove tariffe enrgetiche differenziate destinate al consumo domestico. Ogni utente può scegliere il piano tariffario che più si avvicina alle proprie abitudini e risparmiare ogni mese in bolletta. Da un'indagine condotta dal settimanale "Il Salvagente" il risparmio per i consumatori è concreto e notevole. Ogni piano tariffario offre una fascia oraria blu in cui l'energia costa meno e una fascia arancione in cui costa di più. All'utente il compito di scegliere quella più adeguata a sé stesso. Lo scorso anno il decollo delle tariffe differenziate fu penalizzato dalla scarsa diffusione dei contatori elettronici, indispensabili per beneficiare delle tariffe differenziate e della telelettura. Oggi la situazione è decisamente cambiata, su un totale di 30 milioni d'utenze sono circa 27 milioni quelle con contatore elettronico, 24 milioni hanno già la telelettura e 600mila hanno aderito alle offerte biorarie dell'Enel.
La tariffa Sera, ad esempio, permette un forte risparmio a chi concentra il consumo d'energia nelle ore dalle 19 di sera all'una di notte. Chi lavora tutto il giorno fuori casa per rientrare a casa soltanto nelle ore serali. Accanto alla tariffa Sera troviamo anche Week end+festivi, Due, Ottosette, Conti Fatti e Una+. Le tariffe più diffuse sono comunque Sera e Week End. Su una spesa media di 650 euro in bolletta le famiglie con doppia tariffazione hanno risparmiato in media l'8% della spesa annuale tradizionale senza modificare le proprie abitudini di consumo. E' sufficiente scegliere il piano tariffario più adeguato e concentrare almeno il 26% dei propri consumi domestici d'energia nella relativa fascia oraria blu del priano prescelto. In caso di consumi superiori scatta automaticamente l'applicazione della tradizionale tariffa monoraria (la tariffa D2 per gli impianti fino a 3 kilowatt). Secondo il settimanale Il Salvagente una famiglia con consumo annuo di 4.000 kWh ha una spesa in bolletta (D2) circa 523 euro ogni anno. Scegliendo la tariffa Sera riduce la spesa a 477 euro. Allo stesso modo una coppia con consumo annuale di 2.700 kWh può ridurre la spesa da 294 euro annuali a 250 euro scegliendo l'opzione Sera o Week End. Rimandiamo per ogni informazione sui calcoli alla rivista in edicola. Inoltre sul sito dell'Enel è disponibile un simulatore online per aiutare l'utente verso la scelta del piano tariffario più conveniente.
Cosa ci guadagna l'Enel?
Se l'utenza consuma energia nelle fasce più economiche della giornata scende anche il costo d'acquisto dell'energia da parte dell'Enel e il risparmio diventa sociale oltre che individuale.
http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/tariffeelettriche/
http://www.ecoage.com/risparmiare-con-le-tariffe-differenziate-energia.htm

lunedì 14 maggio 2007

Guida e Procedura online per accedere al "Conto energia"

Il Gestore del servizio elettrico (Gse) ha presentato il portale informativo attraverso il quale i soggetti interessati possono richiedere le tariffe incentivanti ed i premi stabiliti dal Dm 19 febbraio 2007.
Il Gse - soggetto gestore del "Conto energia"- ha comunicato il 3 maggio scorso l'operatività del portale informativo del programma (indirizzo web: https://fotovoltaico.gsel.it/) tramite il quale gli interessati potranno interagire con lo stesso Gse per richiedere le tariffe incentivanti ed i premi abbinati all'uso efficiente dell'energia previsti dal programma ministeriale di incentivazione degli impianti fotovoltaici, recentemente ridisegnato dal Dm 19 febbraio 2007 e dalla delibera Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 90/2007.
Il Gse ha istituito anche un sistema geografico informativo che permette a tutti gli utenti internet di verificare, in tempo reale, la mappa degli impianti - a livello comunale, provinciale e regionale - ammessi all'incentivazione.

sabato 12 maggio 2007

Qualificazione e Certificazione Energetica Edifici

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 192/2005, gli edifici di nuova costruzione e quelli e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 195/2006 dovevano essere dotati al termine della costruzione di un attestato di certificazione energetica del costruttore. Il D.Lgs. 192/2005 è stato successivamente modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, nel quale viene precisato che fino all’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica.
Tale attestato, come anche la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e la relazione tecnica, deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente.
La dichiarazione di fine lavori è inefficace nel caso in cui non è accompagnata da tale documentazione asseverata. In riferimento al D.Lgs. 192/2005 e al D.Lgs. 311/2006, il direttore dei lavori, prima della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, deve asseverare la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue varianti, ma anche produrre l’attestato di qualificazione energetica.
Per quanto riguarda la relazione tecnica sul contenimento del consumo energetico degli edifici, è possibile utilizzare l’allegato E (modello E/22) del D.Lgs. 311/2006. Tale relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
  • informazioni generali (comune, tipologia di opere, ubicazione, numero di concessione edilizia, classificazione dell’edificio, numero di unità abitative, committente, progettista/i e direttore/i degli impianti termici e dell’isolamento termico);
  • fattori tipologici dell’edificio o del complesso di edifici (piante, prospetti, sezioni, elaborati grafici);
  • parametri climatici della località (gradi giorno, temperatura minima dell’aria);
    dati tecnici e costruttivi dell’edificio o del complesso di edifici (volume, superficie esterna, rapporto Superficie su Volume, superficie utile, temperatura interna, umidità interna);
  • dati relativi agli impianti (descrizione, specifiche dei generatori e dei sistemi di regolazione, dispositivi per la contabilizzazione del calore delle singole u.i., terminali di erogazione dell’energia,…);
  • principali risultati dei calcoli (involucro edilizio e ricambi d’aria, rendimenti medi stagionali di progetto, indici di prestazione energetica, impianti solari termici, impianti fotovoltaici);
  • elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme fissate dalla normativa vigente;
  • valutazioni specifiche per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;
    documentazione allegata (piante, prospetti, sezioni, elaborati grafici, schemi funzionali, tabelle,…);
  • dichiarazione di rispondenza (in cui il direttore dei lavori dichiara sotto la propria responsabilità la conformità alle prescrizioni di carattere normativo vigenti)
Gianluca Oreto

venerdì 4 maggio 2007

Nuovo aggiornamento della Guida alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie

Ance03/05/2007 n.8

L`art.1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto la proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2007, dell`agevolazione IRPEF per gli interventi di recupero degli immobili residenziali, confermando la percentuale di detrazione al 36% (in vigore dal 1° ottobre 2006, mentre sino al 30 settembre 2006 la percentuale di detrazione era pari al 41%).
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, anche per il 2007, e` pari a 48.000 euro, da riferirsi ad ogni unita` immobiliare, cosicche`, in presenza di piu` soggetti comproprietari che sostengono le spese per gli interventi di recupero, tale limite deve essere ripartito tra gli stessi, in proporzione delle spese da ciascuno effettuate.
In sostanza, e` stato confermato quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n.248), che dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, aveva ripristinato la percentuale di detrazione in misura pari al 36%, nei limiti di spesa di 48.000 euro per abitazione.
In secondo luogo, l`art.l, comma 388, della legge 296/2006 ha confermato, per gli interventi di recupero edilizio effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, l`ulteriore obbligo, a pena di decadenza dal beneficio, dell`indicazione in fattura del costo della manodopera, gia` previsto dal 4 luglio 2006 in base all`art. 35, comma 19, del D.L. 223/2006. Inoltre, tale condizione e` stata estesa anche in relazione all`applicazione dell`aliquota IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle abitazioni, benefici confermati per le fatture emesse sino al 31 dicembre 2007.
In sostanza, queste le novita` delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie nel 2007:
¨ proroga sino al 31 dicembre 2007 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero delle abitazioni, spettante nella misura del 36% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2007 sino all`importo massimo di 48.000 euro per unita` immobiliare - art.1, comma 387, lett. a, legge 296/2006;
¨ conferma sino al 31 dicembre 2007 dell`applicazione dell`aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni, fatturati dal 1° gennaio 2007 - art.1, comma 387, lett. b, legge 296/2006;
¨ conferma sino al 31 dicembre 2007 dell`obbligo, a pena di decadenza, di indicazione in fattura del costo della manodopera ai fini dell`applicazione della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero delle abitazioni effettuati dal 1° gennaio 2007 - art.1, comma 388, legge 296/2006;
¨ estensione sino al 31 dicembre 2007 dell`obbligo, a pena di decadenza, di indicazione in fattura del costo della manodopera per l`applicazione dell`aliquota IVA al 10% per le prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2007 - art.1, comma 387, lett. b, legge 296/2006.
Non sono state invece prorogate le agevolazioni fiscali previste per l`acquisto di unita` residenziali poste all`interno di edifici interamente ristrutturati da imprese. Pertanto, tali benefici si applicano solo con riferimento ai rogiti stipulati entro il prossimo 30 giugno 2007, a condizione che i lavori siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006.
L`ANCE ha in merito intrapreso le piu` opportune iniziative, nelle competenti sedi governative e parlamentari, per richiamare l`attenzione sulla necessita` di prorogare i benefici per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese che, tra l`altro, consentono interventi piu` incisivi idonei a conseguire la sicurezza statica degli edifici.
A seguito di queste modifiche normative ed alla luce dei piu` recenti chiarimenti forniti dall`Agenzia delle Entrate sull`agevolazione, gli uffici dell`ANCE hanno provveduto ad aggiornare la «Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie», che riepiloga le modalita` applicative del beneficio, sia con riferimento alle fattispecie agevolate, che agli adempimenti necessari per l`accesso alla detrazione.
Nella Guida e`, inoltre, presente uno specifico paragrafo dedicato alle aliquote IVA applicabili, dal 1° gennaio 2007, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, alla luce del ritorno dell`aliquota IVA del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.


qui è possibile scaricare la guida: http://www.ance.it/ance/jsp/zip.jsp?sItemId=2779255

Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

La detrazione del 36 o del 55% dipende dal risparmio energetico che l’intervento consegue. Sempre applicabile l’Iva 10%
04/05/2007 - Hanno già superato quota 1200 gli utenti che si sono registrati al sito internet dell’ENEA dedicato alla compilazione e all'invio online della documentazione prevista dal Decreto 19 febbraio 2007 in attuazione dei commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.In considerazione dei numerosi quesiti posti dagli utenti sul regime fiscale degli interventi, sembra utile chiarire la relazione tra le agevolazioni per i lavori di riqualificazione energetica e il regime Iva applicabile ad essi.Ricordiamo innanzitutto che il comma 387, lettera a), della Finanziaria proroga a tutto il 2007 la detrazione del 36% dall’Irpef per le ristrutturazioni edilizie, mentre la lettera b) dello stesso comma proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva agevolata del 10%.I commi da 344 a 349 della Finanziaria, invece, introducono la novità della detrazione dall’Irpef del 55% delle spese sostenute per interventi che conseguono un risparmio di energia.Ne consegue – come conferma il call center dell’Agenzia delle Entrate – che gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia godono dell’Iva agevolata al 10% e possono essere detratti dall’Irpef nella misura del 36%; qualora tali interventi consentano di risparmiare energia, la detrazione sale al 55%.
Ricapitoliamo gli interventi che usufruiscono delle detrazioni del 36% del 55%:
Detrazione del 36%
  • manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;– restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione (ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, alla realizzazione di parcheggi pertinenziali);– interventi di bonifica dall’amianto.Approfondisci
Detrazione del 55%
  1. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie;
  2. interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi;
  3. interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda;
  4. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 3), comprensive della redazione dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica.
L’elenco dettagliato degli interventi è contenuto nell’art. 3 del Decreto 19 febbraio 2007
Regime Iva
La proroga al 31 dicembre del 2007 dell’Iva agevolata del 10% (prevista dalla lettera b) del comma 387 della Finanziaria) si applica alle prestazioni relative agli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L’Iva agevolata transitoria del 10% non si applica: - alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del committente; - alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;- alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera; - alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori. Si applica invece l’Iva ordinaria del 10% agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono incluse le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.

mercoledì 2 maggio 2007

D.I.A. e impianti fotovoltaici

l'Articolo 5 comma 7 del nuovo "Conto Energia" recita:

Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l’acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l’acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
La super D.I.A. è quella procedura che consente in tempi brevi la realizzazione di interventi edilizi, superando la precedente disciplina che prevedeva l'obbligo, per chi doveva intraprendere questi lavori, di chiedere autorizzazioni e nulla osta alla amministrazioni competenti con lungaggini burocratiche che è facile immaginare.
Il processo di semplificazione è cominciato con la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che all'art. 2, comma 60 che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativa alle "procedure per il rilascio della concessione edilizia".
Tale disposizione introduce una semplificazione delle procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, per mezzo dell’istituto della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) che consente all’impresa di agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante l’emissione di un provvedimento.
Queste opere sono;
- Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (zone per insediamenti storici) di cui all’Art. 2 del D.M. LL.PP. 2.4.68, n. 1444 non modifichino le destinazioni d’uso;
-Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
- Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
In tutti questi casi
la presentazione della Dia va fatta almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Se nel termine di 20 giorni dal deposito dell’istanza viene riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’Autorità Giudiziaria ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Legge n. 662/96, art. 2 c. 60), se invece l'amministrazione lascia trascorrere questo termine senza alcuna comunicazione l'autorizzazione si intende accordata e la D.I.A. ha validità di anni 3.
L’interessato ha l’obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori allegando alla comunicazione il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell’opera al progetto.
In seguito a questa legge, la regione Toscana con la Legge regionale del 14 ottobre 1999 n. 52 e la regione Lombardia con la Legge regionale 19 novembre 1999 n. 22 e di recente anche la regione Campania con la Legge regionale 29 novembre 2001 n. 19 hanno esteso la DIA, così come prevista dalla 662/96, praticamente a tutti gli interventi edilizi comprese le ricostruzioni e le ristrutturazioni.
"Dopo la Regione Toscana con la legge n. 39 del 2005 (cfr. allegato, art. 17, comma 1), anche il Friuli Venezia Giulia costituisce l'installazione di impianti tecnologici per il risparmio energetico come attività libera, vale a dire esenti da necessità di DIA, Denuncia di Inizio Attività (cfr. allegato, art. 39, comma 6 a pag. 23).

martedì 1 maggio 2007

Detrazione 55% per riqualificazione energetica: al via la comunicazione online

30/04/2007 - È attiva da oggi 30 aprile sul sito internet dell’Enea, l’applicazione web per la compilazione on-line e l’invio telematico della documentazione per fruire della detrazione del 55% sui lavori per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla Finanziaria 2007.È online già da alcune settimane, invece, l’area informativa che illustra i commi della Finanziaria relativi al risparmio energetico e i decreti attuativi, i soggetti che possono fruire degli incentivi e gli interventi per i quali si può richiedere la detrazione. Ricordiamo gli interventi per i quali spetta la detrazione: la fornitura e messa in opera di materiale coibente, la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, le integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono ammissibili ai fini delle detrazioni, le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.L’Enea ricorda che “per gli interventi relativi a strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) deve ancora essere pubblicato il decreto attuativo, dopo che probabilmente sarà modificata la tab. 3 di cui al comma 345 della Finanziaria”.Fino a ieri la documentazione richiesta (copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa - necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa e riportata nell'allegato E al decreto) andava inviata all’Enea tramite raccomandata; da oggi l’invio deve avvenire attraverso la procedura online, che rilascerà una ricevuta informatica.Ricordiamo che il decreto interministeriale che attua i commi da 344 a 349 della Finanziaria prevede che l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati siano trasmessi all’Enea, entro 60 giorni dalla fine dei lavori.L’Enea infine, ha precisato che nei casi di riqualificazione energetica, al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara.