martedì 24 aprile 2007
Certificazione energetica edifici e linee guida
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 08:01:00 0 commenti
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Dal GSE 2 Guide per il Conto Energia
Dal SOLAREXPO, IL GSE ILLUSTRA LE OPPORTUNITA' DEL NUOVO CONTO ENERGIA:
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 07:54:00 0 commenti
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Al via la certificazione energetica in Lombardia
i testi scaricabili delle due delibere in formato Adobe Acrobat:
Delibera indirizzi per incentivi
Delibera procedura di calcolo
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lunedì 23 aprile 2007
Dal Ministero dell’Ambiente una guida online sul Conto Energia
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 08:00:00 0 commenti
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Tecnico Abilitato alla asserverazione detrazioni 55%
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 fornisce, all’Art.1 comma 6, la definizione di “tecnico abilitato”:
“Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla PROGETTAZIONE di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali”
Il comma definisce il profilo di qualifica in base alla ABILITAZIONE PROGETTUALE nell'ambito delle COMPETENZE attribuite dalla legislazione vigente.
La prima distinzione che emerge è:
1) un tecnico NON abilitato alla progettazione di edifici NON viene riconosciuto come qualificato ad asseverare l'intervento su edifici
2) un tecnico NON abilitato alla progettazione di impianti NON viene riconosciuto come qualificato ad asseverare l'intervento su impianti
La Legge Finanziaria definisce i campi di intervento ammissibili alla detrazione dai commi 344 al 347.Ergo:
per asseverare il 344 è necessario essere abilitati alla prgettazione di edifici+impiantiper asseverare il 345 è necessario essere abilitati alla progettazione di edificiper asseverare il 346 è necessario essere abilitati alla progettazione di impiantiper asseverare il 347 è necessario essere abilitati alla progettazione di impianti.
La legislazione vigente individua le LIMITAZIONI alle competenze relative alla PROGETTAZIONE DI EDIFICI con il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante “Regolamento per la professione di geometra”.In particolare, l’articolo 16 stabilisce che “l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra"Ai punti l) ed m) si parla di modeste costruzioni civli e rurali.
Per la competenze impiantistiche si fa riferimento alla Legge 46/90 coordinata dal DPR 447/91 (Art.4).
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Linee guida ITACA certificazione Energetica
Nella seduta del 15 marzo 2007 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato lo schema di legge regionale recante “Norme per l’edilizia sostenibile”. Proposta che è stata elaborata dal gruppo di lavoro presso Itaca coordinato dall’arch. Silvia Catalino della Regione Marche.
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 07:48:00 0 commenti
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domenica 22 aprile 2007
Perplessità Qualificazione e Certificazione Energetica
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 10:25:00 0 commenti
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giovedì 19 aprile 2007
Conto Energia: dal Gse le indicazioni per richiedere le tariffe
- edifici,
- fabbricati,
- strutture edilizie di destinazione agricola;
- impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 07:58:00 0 commenti
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mercoledì 18 aprile 2007
Guida alle agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 08:02:00 0 commenti
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lunedì 16 aprile 2007
Autorità EEG - come richiedere gli incentivi FV in Conto Energia
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto nuove misure a favore dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica e per l’attuazione del sistema di incentivi al fotovoltaico relativi al decreto ministeriale di fine febbraio sul ‘conto energia’ (delibere n. 88/07, n.89/07, n. 90/07). Piccoli impianti I provvedimenti dell’Autorità definiscono procedure e condizioni economiche necessarie allo sviluppo della generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili e cogenerazione, prevedendo nuove regole per la connessione e per la misura dell’energia elettrica prodotta.Fra le novità più significative, sul fronte della connessione (delibera n.89/07): i) un sistema di indennizzi automatici in caso di ritardi nella definizione del preventivo e nella realizzazione della connessione della produzione; ii) una riduzione del 50% dei corrispettivi di connessione per gli impianti da fonte rinnovabile, coerentemente con quanto già deliberato per le connessioni in media e alta tensione nel dicembre 2005.Inoltre vengono definiti (delibera n.88/07) criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta; un elemento indispensabile per ottenere gli incentivi da produzione da fonte rinnovabile (conto energia e certificati verdi). ‘Conto energia’ fotovoltaico L'Autorità ha anche definito (delibera n. 90/07) le regole che consentiranno l’avvio operativo del nuovo conto energia per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 19 febbraio 2007.L’obiettivo del nuovo sistema di incentivi in conto energia - un meccanismo che incentiva l'energia effettivamente prodotta - è di arrivare all’installazione di almeno 1200 MW di produzione fotovoltaica (attualmente il totale installato ammonta a soli 50 MW circa).In particolare, l’Autorità ha definito le procedure che devono essere seguite per: i) l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici (che costruiscono parte rilevante della generazione distribuita); ii) l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico. Tali procedure saranno gestite operativamente dal Gestore dei servizi elettrici (GSE), che ha attivamente collaborato con l’Autorità alla loro definizione.
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 20:15:00 0 commenti
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Da Repubblica.it - il mini eolico frenato da troppe norme
Eppure si tratta di un passo che ancora in pochi fanno, con la significativa eccezione della Puglia. La forza e la costanza del vento che soffia sul tacco d'Italia ovviamente svolgono un ruolo importante, ma la discriminante rispetto al resto del Paese è un'altra. "La verità è che in nessuna altra regione installare una torre eolica è semplice come in Puglia", spiega Marcello Garavaglia, responsabile vendite della Blu Mini Power, una delle due aziende italiane leader nella produzione e commercializzazione di impianti di piccola taglia. "Solo la situazione toscana - osserva - è paragonabile a quella pugliese, con le procedure affidate ai comuni di appartenenza, ai quali è sufficiente la dichiarazione d'inizio lavori. Per il resto siamo di fronte a pratiche onerose, in continua evoluzione e di competenza delle regioni". Nella speranza di sbloccare questa situazione gli imprenditori che operano nel settore delle fonti rinnovabili e gli ambientalisti che hanno a cuore lo sviluppo dell'energia pulita hanno stretto un'alleanza, stilando un protocollo rivolto alle regioni per l'adozione di una procedura unica semplificata. "In gran parte d'Italia - ricorda Edoardo Zanchini, responsabile per le politiche energetiche di Legambiente - anche per l'installazione di una singola torre in aree prive di vincoli ambientali la procedura è tale da obbligare a studi, verifiche e approfondimenti che rendono i progetti costosissimi e comunque inutili per interventi che hanno un limitatissimo impatto sul territorio". "Le prime risposte dagli enti locali alla nostra iniziativa - spiega Zanchini - sono state incoraggianti, ma di strada da fare ne rimane ancora molta. Il primo passo sarà probabilmente l'istituzione di un tavolo di livello governativo per fissare le linee guida delle rinnovabili". Le potenzialità del piccolo eolico, per le sue stesse caratteristiche, sono difficilmente quantificabili, anche se parlare di un obiettivo di mille MW di potenza installata non appare del tutto campato in aria. Ma la preoccupazione di Legambiente non è solo di carattere ecologista. "Il nostro paese - dice ancora Zanchini - ha l'opportunità di sviluppare e diffondere brevetti, di far crescere un importante settore industriale che riguarda la meccanica, i materiali, l'elettronica e le vernici". Un meccanismo virtuoso che si è effettivamente messo in moto lì dove il mini eolico ha trovato le condizioni per svilupparsi. In Puglia, ad esempio, è nata la Jonica Impianti, cooperativa pioniera del settore e oggi detentrice di diversi brevetti, così come ha preso corpo un piccolo ma significativo indotto del settore. "Fare delle cifre è difficile, ma sicuramente si è messo in moto un circolo virtuoso dal punto di vista occupazionale e tutto su base locale in zone altrimenti spesso svantaggiate", spiega Rosario Mineo, direttore commerciale della Eneric, una Srl di Bisceglie che distribuisce e installa mini impianti eolici e che per il prossimo anno ha in preventivo l'installazione di una ventina di torri nella sola zona della Daunia. "In Puglia - dice - siamo tre o quattro imprese a svolgere questo tipo di lavoro e ognuna impiega una decina di persone. A queste vanno aggiunti poi tutti quei lavoratori che vengono coinvolti ogni qual volta si chiude un contratto: operai edili per le opere civili, geometri per i progetti, tecnici per le pratiche burocratiche, senza contare le possibilità di assunzione che si aprono per quelle aziende che grazie al mini eolico si trovano a migliorare i loro bilanci". Una dinamica che se assecondata da norme e incentivi adeguati secondo Legambiente su scala nazionale può coinvolgere qualche migliaio di persone.
Dai costi di installazione agli incentivi, dall'energia prodotta ai risparmi sulla bolletta elettrica, tutto quello che c'è da sapere sul mini eolico nelle risposte a queste cinque domande.
COME
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 19:00:00 1 commenti
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venerdì 13 aprile 2007
Tassazione Officine elettriche
Le officine elettriche sono soggette all'IRAP e all'IRES:
Chi colpisce l' irap?
+ Reddito imponibile IRPEF+ costo del personale+ costo dei soggetti para-subordinati e occasionali+ interessi passivi- proventi straordinari (plusvalenze da cessione d’azienda)= Base imponibile IRAP
La legge delega 7 aprile 2003 n. 80 ha previsto un profondo riassetto del sistema tributario.
Per attuare alcuni dei principi contenuti nella predetta delega è stato emanato il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 che, tra le altre cose, riscrivendo e modificando buona parte delle norme contenute nel TUIR, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2004, la nuova Imposta sul Reddito delle Società (IRES).
Sono soggetti all’IRES:
le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, incluse le società di persone e le associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR.
L'aliquota è stata determinata nella misura del 33% del reddito imponibile.
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 08:01:00 0 commenti
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giovedì 12 aprile 2007
Sgravio fiscale 55% Infissi e finanziaria 2007
LA NORMATIVA PREVEDE CHE IN BASE ALLA ZONA CLIMATICA DI APPARTENENZA BISOGNA INSTALLARE DEGLI INFISSI IDONEI CON TRASMITTENZA TERMICA SIA DEL VETRO CHE DEL PROFILO CONGRUI ALLA NORMATIVA STESSA.
- Farsi rilasciare la certificazione del profilo e del vetro da parte del produttore (serramentista) inclusa la relativa fattura
- Rivolgervi ad un tecnico abilitato che dovrà fornire e compilare degli allegati tecnici (allegato A e allegato E) relativi alla volumetria di casa, dispersioni termiche e quant’altro.
- Trasmettere entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 28/02/2008, tutta la documentazione sopracitata all’ENEA , Dipartimento ambiente cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, ( via Anguillarese 301 00123 Santa Maria di Galeria ROMA) specificando come riferimento : Finanziaria 2007- Riqualificazione Energetica
- Effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale specificando bene la causale del versamento facendo riferimento al n° della fattura emessa dal vs fornitore
- L’aliquota iva applicata, se e’ restauro di abitazione civile e’ pari al 10% ed al 20% se il locale e’ destinato a beni di lusso o di negozio e comunque non destinata all’uso abitativo6- Conservare tutta la documentazione.
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 00:12:00 0 commenti
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martedì 10 aprile 2007
Tassazione impianti Fotovoltaici - Officina Elettrica
Regime fiscale e tariffario per impianti fino a 20 kW
Il regime fiscale dell’autoproduzione di energia elettrica a mezzo impianti fotovoltaici è regolamentato dalla legge 133/99. In particolare, per l’esercizio di impianti fino a 20 kW è prevista l’esenzione dagli obblighi di:
- pagamento delle imposta erariali e di consumo;
- denuncia di officina elettrica all’Ufficio Tecnico di Finanza per l’ottenimento della licenza di esercizio.
- assenza di immissione in rete. Dal punto di vista tecnico si verifica quando la potenza dell’utenza è in ogni istante superiore alla potenza erogata dall’impianto fotovoltaico. In questo caso non è necessario modificare il contratto di fornitura esistente.
Invece gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kWp rientrano nell’ambito dell’ “officina elettrica”, richiedendo pertanto l’apertura della partita IVA in quanto l’energia elettrica venduta deve essere fatturata. Tale fatturato è soggetto alle imposizioni fiscali vigenti.
CENTRALI: officine elettriche destinate alla produzione dell’energia elettrica;
STAZIONI: officine elettriche connesse a sistemi di cui uno almeno di III categoria (22.1) e destinate ad almeno una delle seguenti funzioni:
trasformazione, conversione, regolazione, smistamento dell’energia elettrica;
CABINE: officine elettriche connesse a sistemi di I o II categoria e destinate ad almeno una delle seguenti funzioni: trasformazione, conversione,
regolazione, smistamento dell’energia elettrica. I posti di trasformazione realizzati con apparecchiature prefabbricate (Norme CEI 17-6 e 17-13), anche se non contenuti in apposito locale od in apposita area recintata, sono considerati cabine.
Verrà installato un contatore che misura direttamente l’energia prodotta dall’impianto.Per questi tipi di impianti si dovrà fare richiesta di officina elettrica alla Agenzia delle dogane in base al DL 504 del 26 Ottobre 1995.
e alla quale si dovranno versare le accise per la produzione di energia elettrica.
La licenza UTF contiene le dichiarazioni bimestrali dell’energia prodotta ai fini della corresponsione delle relative imposte.
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 09:22:00 11 commenti
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mercoledì 4 aprile 2007
Conti Economici Impianto FV 1MW
Ragioniamo sugli introiti di in impianto Fotovoltaico da 1 MW di picco, con sistemi ad inseguimento solare che consentono un incremento del 30% della produzione. In Sardegna avremo una produzione di: 1400 kWh/kWp --> 1400*1000*1.3=1820 MWh Consideriamo la tabella dell'ultimo decreto:
0,378 €/kWh * 1.820.000 kWh = 687.960 €/anno
Poichè non rientriamo di certo nella modalità di scambio sul posto (valido fino a 20 kW), ma nella modalità di vendita diretta, oltre all'incentivo abbiamo anche gli introiti dovuti alla vendita, che sono regolamentati dalle
- fino a 500.00 kWh annui, 96,4 €/MWh;
- da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui, 81,2 €/MWh;
- da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui, 71,0 €/MWh.
Quindi in totale l'impianto da 1MW ad inseguimento solare ci frutta all'anno:
687.960 € + 147.020 € = 834.980 €
Supponendo un costo di installazione di 7500€/kWp cioè un investimento di 7,5M€ con un conto della serva di massima, ci porta a calcolare un tempo di rientro di:
7,5M€/0,82742 M€= 8.98 anni
Il prezzo medio dei Certificati Verdi, consultabile nel sito
Conto Energia: 687.960 €/anno + vendita Energia
Certificati Verdi: 263.354 €/anno + vendita Energia
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 01:02:00 0 commenti
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lunedì 2 aprile 2007
Qualche nota sulla CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La riduzione dei consumi di energia e di emissioni sono gli obiettivi alla base della direttiva sulla certificazione energetica degli edifici. La certificazione energetica degli edifici introdotta dalla Direttiva 2002/91/CE deve essere intesa soprattutto come uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare: attraverso un sistema simile a quello adottato con successo per gli elettrodomestici, mira a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile. Il processo dovrebbe inoltre portare ad una migliore conoscenza dei consumi energetici nei settori residenziale e terziario, che continuano a trainare la domanda di energia nel nostro Paese, consentendo al legislatore di intervenire con maggiore efficacia.Già la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 contemplava aspetti di certificazione energetica edilizia, il cui recepimento attraverso apposito decreto attuativo è stato inutilmente atteso per anni.Successivamente, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 , (in particolare l'art. 30) aveva trasferito alle Regioni, alcune delle quali hanno adottato un proprio schema, le competenze amministrative sulla certificazione energetica degli edifici.Il recepimento della Direttiva 2002/91/CE è avvenuto nel nostro Paese con il D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, che è stato recentemente corretto e integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006. Per agevolare la lettura è disponibile il testo coordinato dei due provvedimenti.
Le linee guida nazionali e le esperienze regionali e locali
Uno dei punti di debolezza dei decreti legislativi citati è rappresentato dalla previsione di vari decreti attuativi, cui si aggiunge la libera iniziativa delle Regioni.L'uscita delle Linee Guida nazionali è comunque attesa a breve, e consentirà di rendere operativo il dispositivo anche in assenza di provvedimenti regionali.
Nel frattempo, al fine di rendere attuabili alcune disposizioni della Legge Finanziaria 2007, è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Decreto 19 febbraio 2007 (pubblicato sulla GU n. 47 del 26-2-2007) recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, di cui al comma 349 della legge stessa. Le detrazioni dall'imposta lorda pari complesivamente al 55%, riguardano tutte le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (commi dal 344 al 349) che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%, per coperture, pavimenti e infissi, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.Oltre all'asseverazione di un tecnico abilitato è necessaria anche una copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica (art. 4).
La Direttiva 2002/91/CE non indica un procedimento unico per la certificazione, lasciando libertà di scelta ai paesi membri. Ciò, se da un lato permette di tenere conto delle peculiarità delle diverse aree nella predisposizione delle linee guida, dall'altro rende difficile trovare quell'uniformità che consentirebbe un confronto a livello comunitario (e forse anche nazionale) delle prestazioni degli edifici.A tale proposito, è ormai opinione comune il considerare una certificazione semplificata che suddivida in classi di efficienza energetica gli immobili (simile a quella utilizzata per gli elettrodomestici) e che utilizzi un descrittore espresso in kWh/m2 anno come rapporto tra il fabbisogno annuo di energia e la superficie utile dell'unità immobiliare (per superficie utile si intende quella netta calpestabile di un edificio come riportata nelle definizioni dell'allegato A del D. Lgs. 311/06).Può essere utile segnalare la partecipazione di alcuni paesi europei al progetto internazionale IMPACT (IMproving energy Performance Assessment and Certification schemes by Tests) il cui obiettivo è quello di collaudare dei sistemi di certificazione degli edifici per riuscire a determinare delle utili raccomandazioni nel campo della certificazione.
La pubblicazione delle linee guida nazionali è prevista per la prima metà del 2007 ed allora sarà possibile dare indicazioni più precise sulle modalità applicative della legge.
Esperienze italiane
Si citano di seguito alcune recenti esperienze italiane in tema di certificazione energetica degli edifici.Il primo caso riguarda l'iniziativa della provincia autonoma di Bolzano, che ha istituito un sistema di certificazione energetica di tipo volontario che prevede l'assegnazione del marchio "CASACLIMA". Esso rappresenta il primo sistema di certificazione istituito in Italia, antecedentemente al D.Lgs. 192/05, che tiene però conto della qualità dell'involucro edilizio e non considera il tipo di impianto termico.In seguito all'emanazione del D.Lgs. 192/05 la sola Regione Lombardia ha pubblicato delle Linee Guida regionali , avvalendosi dei poteri concessi dalla riforma del Titolo V della Costituzione Italiana. Ad essa si è accompagnata l'istituzione dell'ente di accreditamento denominato SACERT, Sistema per l'accreditamento degli organismi di certificazione degli edifici, che vuole fornire un punto di riferimento qualificato proponendo delle procedure di certificazione e delle metodologie di calcolo trasparenti e aperte ad ogni contributo da parte di enti ed istituzioni pubbliche e private. Anche se è una iniziativa su base volontaria, le proposte di SACERT cercano di essere un supporto per un efficace rinnovamento del mercato edilizio.
entro un anno (dall’entrata in vigore del DLgs192)
Nei casi di:
- edifici di nuova costruzione e impianti in essi contenuti
- nuova istallazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti
l’attestato è redatto al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore secondo i criteri e le metodologie previsti nei decreti attuativi da emanare. Per tutti gli altri casi:
dal 1 luglio 2007
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile per gli edifici con superficie utile > 1000 m2;
dal 1 luglio 2008
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità abitative per gli edifici con superficie utile anche < color="#3333ff">dal 1 luglio 2009
nel caso di trasferimento a titolo oneroso anche delle singole unità immobiliari.
Inoltre:
dal 1 gennaio 2007 necessario l’attestato di certificazione energetica per accedere a incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura fiscali correlati in qualsiasi modo ad intervento sull’edificio, impianti o modalità d’esercizio
dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell’impianto termico o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell’attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della targa energetica
Fino all'emanazione dei decreti attuativi dei decreti 192-311 la CERTIFICAZIONE è sostituita da un ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.
Non è chiaro ma però probabile che la figura del certificatore sarà inquadrata come TERZA persona estranea alla progettazione termotecnica e dell'isolamento, sullo stile del collaudo statico delle strutture.
METODI DI CERTIFICAZIONE : Ci sono almeno 3 buone procedure di certificazione che allo stato attuale sono adottate da vari comuni italiano in forma VOLONTARIA. Allo stato attuale non è possibile sapere quale sarà il criterio guida nazionale che sarà adottato. La criticità della cosa consiste nel fatto che un edificio in classe B secondo una procedura potrebbe essere in classe C secondo un altra.
Altra criticità è data dalla CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA richiamata dai decreti che permetterebbe alle regioni di adottare metodi al loro discrezione. Ciò comporterebbe una indiscutibile difficoltà a confrontare due edifici in province con diverso metodo di classificazione privando l'utente dell'immediatezza della valutazione che dovrebbe essere un punto cardine per la certificazione energetica degli edifici (modello lampadine-elettrodomestici ecc. ecc.)
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 23:04:00 0 commenti
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Risparmio energetico negli edifici esistenti in pacas pàraulas
...Parleremo di semplici operazioni quotidiane che tutti noi possiamo intraprendere nelle nostre abitazioni e uffici al fine di risparmiare energia ed euro. Secondo studi dell'ENEA (ma non solo) del 2003, una famiglia media italiana potrebbe risparmiare, senza far rinunce, ma semplicemente usando meglio l’energia, il 40% delle spese per il riscaldamento e il 10% di quelle per gli elettrodomestici.
Pubblicato da Bruno Manca alle ore 22:49:00 0 commenti
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